Superbonus: scadenze, controlli e profili sanzionatori
In materia di Superbonus, e in particolare in riferimento alle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio, le novità riguardano soprattutto le proroghe e l’ulteriore sistema di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Inutile dire che, quando si parla di detrazioni fiscali, è fondamentale prestare molta attenzione alle responsabilità dei soggetti coinvolti e ai rischi che eventuali errori o violazioni possono comportare. Bisogna ricordare, inoltre, che il beneficiario dell’agevolazione – e quindi colui che effettua la richiesta – è sempre coinvolto nell’eventuale violazione e le sanzioni possono essere di tipo amministrativo o penale.
In questo articolo, affronteremo gli aspetti più importanti del Superbonus 110%, dai requisiti per la richiesta alle tempistiche di controllo e verifica, ponendo particolare attenzione ai rischi e all’aspetto sanzionatorio.
Superbonus: in cosa consiste e chi può richiederlo
Il Superbonus è un’agevolazione fiscale introdotta dal Decreto Rilancio 34/2020 per far fronte all’emergenza Covid mediante misure urgenti in materia di sostegno al lavoro e all’economia del Paese.
Questa tipologia di bonus consiste nell’attribuzione di un credito d’imposta, pari al 110% delle spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2023, che consente di effettuare interventi sul patrimonio edilizio all’interno di condomìni o singole abitazioni.
In particolare, consente di intervenire relativamente all’efficienza energetica, alla riduzione del rischio sismico, all’installazione di impianti fotovoltaici e al posizionamento di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Tale detrazione fiscale, prevista dal Superbonus 110%, può essere richiesta da:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
Richiesta, tempi di verifica e scadenze
Una volta effettuata la richiesta, l’Agenzia delle Entrate procede con la verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione, sulla base di criteri selettivi e tenendo conto della capacità operativa degli uffici preposti.
Questa procedura di verifica dovrà avvenire entro gli ordinari termini di decadenza (art. 121, comma 4, D.L. n. 34/2020). In particolare, entro:
- il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per la quale si è fruito della detrazione (art. 43, D.P.R. n. 600/1973);
- il 31 Dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo, nell’ipotesi di atto di recupero emesso in presenza di crediti inesistenti utilizzati in compensazione (art. 27, commi da 16 a 20, D.L. n. 185/2008).
Soggetti coinvolti, scadenze e proroghe
Inoltre, in base ai soggetti che sostengono la spesa, possono variare le scadenze imposte per richiedere tali agevolazioni:
- per le persone fisiche proprietarie di palazzine intere composte da 2 a 4 unità immobiliari, è possibile effettuare i lavori fino al 31 Dicembre 2023 per usufruire del 110%. Dal 2024 la detrazione scenderà al 70% e nel 2025 sarà pari al 65%;
- per i lavori in condominio, è possibile presentare domanda per ottenere il superbonus 110% fino al 31 Dicembre 2023. Nel 2024, invece, la detrazione scenderà al 70% e nel 2025 fino al 65%;
- per gli interventi realizzati dai singoli contribuenti, è previsto il 110% per le spese sostenute entro il 31 Dicembre 2022, a patto che siano stati effettuati interventi pari ad almeno il 30% del lavoro complessivoentro il 30 Giugno 2022;
- per gli interventi effettuati nelle ex case IACP e nelle cooperative edilizie, per i quali siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo entro il 30 Giugno 2023, spetta la detrazione del 110% anche per le spese sostenute entro il 31 Dicembre 2023;
- per interventi realizzati su immobili posseduti da cooperative di abitazione a proprietà indivisa che, successivamente, vengono assegnati in godimento ai propri soci, è possibile ottenere la detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° Gennaio 2022 al 30 Giugno 2023;
- per chiunque effettui interventi su immobili siti nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza a partire dal 1° Aprile 2009, il termine ultimo stabilito per ottenere il superbonus è il 31 Dicembre 2025.
Per quali lavori si può richiedere il Superbonus 110%
Abbiamo visto in cosa consiste il Superbonus, per quali interventi è possibile richiederlo e quali sono le scadenze previste per ottenere le detrazioni sulla base dei soggetti che sostengono le spese previste per i lavori.
Ora, entriamo nello specifico delle diverse tipologie di lavori per le quali è possibile richiedere il Superbonus 110%. La regola sostanziale prevede che le agevolazioni possano essere richieste per:
- interventi “trainanti”, come isolamento termico degli involucri edilizi; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari; interventi antisismici;
- interventi “trainati”, come efficientamento energetico; installazione di impianti solari fotovoltaici (anche su strutture pertinenziali agli edifici); installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Effetti e casi specifici di interventi “trainanti” e “trainati”
La prima tipologia di lavori garantisce l’accesso diretto alla detrazione del 110%, suddivisa in cinque rate annuali di uguale importo piuttosto che nelle dieci rate previste per i Bonus 50-65%. Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2022, queste potranno essere suddivise solo in quattro rate.
In caso di lavori “trainati”, invece, si può comunque avere diritto al 110%, ma esclusivamente nel caso in cui ilavori vengano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali (i cosiddetti “trainanti”).
L’unico caso eccezionale, per cui un intervento “trainato” potrebbe consentire da solo l’accesso diretto al Superbonus (anche senza interventi “trainanti”), è quello in cui l’esistenza di eventuali tutele paesaggistiche, culturali, urbanistiche o ambientali, possa impedire la realizzazione degli stessi interventi “trainanti” sull’immobile.
Sanzioni e responsabilità: cosa prevede la legge
Andiamo dunque all’aspetto più delicato relativo al Superbonus 110%, che riguarda nello specifico le possibili sanzioni e le responsabilità dei soggetti coinvolti.
Per verificare la documentazione presentata per la richiesta delle agevolazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione otto anni di tempo.
Nel caso in cui venga accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante (art. 121, comma 5), maggiorato degli interessi e delle sanzioni seguenti nei confronti dei beneficiari della detrazione:
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del D.P.R. n. 602/1973);
- sanzione per omesso o tardivo versamento (art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997).
Sanzioni, interessi e “Concorso nella violazione”: i soggetti coinvolti
Le verifiche documentali, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, si concentrano soprattutto sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura, con la possibilità di coinvolgere – in presenza di “concorso nella violazione” – anche il fornitore che ha applicato lo sconto o i cessionari che hanno acquistato il credito d’imposta.
In quest’ultimo caso, che riguarda per l’appunto il “concorso nella violazione” (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”), il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito dovranno rispondere solidalmente, insieme al beneficiario della detrazione, dei seguenti importi:
- sanzione per Concorso di persone nelle violazioni (ai sensi del citato art. 9, comma 1);
- detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (art. 121, comma 6, del D.L. n. 34/2020).
I destinatari di questi esiti di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate possono essere, dunque, sia i beneficiari della detrazione (ovvero tutti quei soggetti che sostengono le spese agevolate), ma anche i fornitori in solido, nel caso di “concorso nella violazione”.
Altre ipotesi sanzionatorie
Nei casi non riguardanti l’ipotesi di “concorso nella violazione”, invece, i fornitori e i cessionari sono tenuti a rispondere “solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto”.
In sintesi, secondo quanto emerge dal provvedimento dell’8 agosto 2020, nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza (anche parziale) dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta:
- l’Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante ai beneficiari, maggiorato di interessi e sanzioni;
- il fornitore o il cessionario che acquisisce il credito in buona fede non perderà il diritto di utilizzare il credito d’imposta (cfr. circolare n. 24/E, par. 9).
Superbonus 110%: sanzioni amministrative ed effetti penali per Indebita fruizione del credito d’imposta
Come abbiamo visto, in assenza totale o parziale dei requisiti previsti dagli artt. 119 e 121 del D.L. Rilancio(convertito nella Legge 77/2020), la responsabilità del contribuente e quindi del soggetto che fruisce del Superbonus 110% può avere effetti sanzionatori – anche con eventuale forma di concorso di persone, insieme al fornitore e al professionista incaricato per le asseverazioni o per le attestazioni.
La scorrettezza delle suddette condotte verrà punita con sanzioni di natura amministrativa, a meno che, come espressamente previsto dal Decreto Asseverazioni, non rientrino nelle fattispecie penali.
Nell’eventualità si verifichi quest’ultima ipotesi, verranno applicate le pene detentive e/o pecuniarie previste dalle norme violate, nel rispetto del principio di legalità e dei rispettivi corollari. In questo modo, potrà esserecontestata la realizzazione di una fattispecie penale al soggetto responsabile, con il conseguente inizio di un processo penale a suo carico.
Fattispecie del reato penale
È necessario comunque ribadire che questi ultimi casi ricorrono in circostanze ben definite, ovvero quando è possibile rintracciare nel comportamento del soggetto agente (il professionista) tutti gli elementi costitutivi del reato (come condotta, evento, nesso di causalità o elemento soggettivo).
Per fare un esempio, potremmo identificare le ipotesi di truffa 640 C.P. o di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di provenienza statale o europee (ex art. 640 bis c.p.).
Delitto di dichiarazione fraudolenta: le sanzioni previste
Allo stesso tempo, possono configurarsi anche altre tipologie di reati di natura fiscale, tra cui l’ipotesi di operazioni non realmente effettuate attraverso l’emissione o il rilascio di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000).
In questo caso specifico, è prevista una condanna con reclusione da 4 a 8 anni per chiunque assuma una condottatale da consentire a terzi l’evasione di imposta. Una volta riscontrata la difformità fra l’identità personale di uno o più soggetti indicati nel documento di fatturazione verrà dunque a sussistere il reato di evasione.
In ogni caso, va sottolineato che le ipotesi individuate hanno dirette conseguenze sia in capo sia all’emittente sia all’utilizzatore delle fatture false.
Per tutti coloro che invece hanno beneficiato dei lavori a seguito della emissione di fatture false (ricevendo dunque tali fatture), sono previste le seguenti ipotesi:
- se le fatture vengono indicate nella dichiarazione (si pensi, ad esempio, al caso di un’impresa o di una persona fisica che richiede la detrazione dell’imposta) si configura il reato di cui all’Art. 2 del Dlgs 74/2000, punito con la reclusione da 4 ad 8 anni.
- nel caso si tratti invece di persona fisica non soggetta ad IVA, che non abbia quindi indicato le fatture nella propria dichiarazione, si potrebbe configurare il concorso nel reato di emissione precedente, commesso dall’impresa edile.
È importante sottolineare, inoltre, che per entrambe le ipotesi – ovvero l’emissione o l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti – non esiste una soglia minima per la rilevanza penale. Di conseguenza, anche un documento del valore di pochi euro potrebbe costituire un elemento di reato.
Sanzioni per Indebita compensazione
Un’ulteriore conseguenza penale, riferita ai casi di illecita fruizione del Superbonus 110%, riguarda il reato di indebita compensazione dei crediti inesistenti (Art. 10 Quater), nel caso in cui l’importo compensato superi il valore di 50.000 euro. Questa ipotesi di reato viene punita con la reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni.
Nello specifico, il sistema sanzionatorio fa una distinzione tra le condotte penalmente rilevanti per:
- crediti non spettanti (con reclusione da 6 mesi a 2 anni);
- crediti inesistenti (con reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni):
Questo tipo di differenziazione viene giustificata dal fatto che l’utilizzo dei crediti inesistenti, rispetto a quelli non spettanti, è da considerarsi una fattispecie particolarmente offensiva. L’inesistenza dei crediti presuppone, infatti, che il soggetto abbia agito con un intento fraudolento decisamente superiore, creando appositamente e in maniera premeditata dei crediti mai esistiti.
Effetti sanzionatori: differenze tra crediti inesistenti e non spettanti
Nello specifico, il momento consumativo corrisponde alla presentazione del Modello F24, relativo all’anno di riferimento. Attraverso la falsa fatturazione, il contribuente potrebbe configurare pertanto anche il reato di indebita compensazione. Secondo un orientamento della Suprema Corte, però, tale reato può essere consumato soltanto nel caso in cui venga utilizzato e presentato il citato modello di pagamento.
Per quanto riguarda le sanzioni di tipo amministrativo, invece, l’utilizzo indebito di un credito comporta effetti sanzionatori differenti, a seconda che si tratti di credito inesistente oppure non spettante.
Secondo l’Articolo 13 del Dlgs 471/1997, in caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, si applica una sanzione pari al 30% del credito utilizzato, ad eccezione di eventuali disposizioni speciali.
Truffa aggravata ai danni dello Stato
Infine, un’ulteriore questione riguarda l’eventuale contestazione della truffa aggravata ai danni dello Stato a causa di false fatturazioni (Art. 640-bis c.p.), punita con la reclusione da 2 anni a 7 anni.
Su questo punto, la giurisprudenza di legittimità, dopo un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, ritienefermamente i delitti tributari speciali rispetto alla truffa aggravata, con la conseguente esclusione del concorso tra le fattispecie.
Può far eccezione, però, il caso in cui l’attività frodatoria in questione risulti indirizzata su scopi ulteriori (non necessariamente collegati all’ambito delle disposizioni penali tributarie), provocando di conseguenza il concorso delle diverse finalità compresenti nell’azione criminosa (Cass. 12872/2016).
Superbonus 110%: rivolgiti a noi per una consulenza
Ad oggi, l’inasprimento delle sanzioni riguarda soprattutto chi commette frodi sui bonus edilizi, ma considerando l’ampio spettro delle azioni sanzionatorie, sia amministrative che penali, è fondamentale verificare attentamente i requisiti tecnici necessari per fruire del bonus.
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