Soluzioni consensuali
Con il D. Lgs. n. 28/2010 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema compiuto ed organico sulla mediazione alla quale potranno riferirsi sia le imprese sia le persone fisiche. Con l’introduzione di questo istituto si è avviato anche nel nostro Paese un vero e proprio mutamento della cultura giuridica. Infatti, si procede verso un sistema giuridico volto all’individuazione di soluzioni che hanno al centro la composizione delle controversie e la negoziazione, invece che il conflitto.
Più recentemente, con il D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, ha trovato ingresso nell’ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della negoziazione assistita.
La legge prevede che la mediazione civile e commerciale sia diretta da organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della Giustizia, enti pubblici o privati presso i quali può svolgersi il procedimento di mediazione, ed inseriti in un apposito Registro. La mediazione civile ha lo scopo di fare arrivare le parti a una conciliazione attraverso l’azione di un mediatore, vale a dire un soggetto professionale, qualificato e imparziale che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia.
La mediazione può essere facoltativa o obbligatoria.
La mediazione obbligatoria è prevista per le controversie in materia di condominio, diritti reali (ad esempio proprietà, usufrutto, servitù), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento da responsabilità medica, risarcimento da diffamazione a mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In questi casi, il procedimento di mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La negoziazione assistita è, invece, un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia e può essere utilizzata per qualsiasi tipo di controversia che riguardi diritti disponibili.
La negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli 50.000,00 Euro (a meno che la materia non rientri tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria) e può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del patrimonio, scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Sia per mediazione, sia per la negoziazione assistita è previsto un vantaggio fiscale nella forma del credito di imposta per le spese sostenute.
I professionisti di Bisconti Avvocati che si occupano di mediazione e negoziazione assistita forniscono consulenza ed assistenza sia nelle procedure riguardanti la regolazione dei rapporti economici e patrimoniali più complessi, in materia di successioni e passaggi generazionali e rapporti societari, sia nella prevenzione o nella gestione dei conflitti.