Responsabilità della pubblica amministrazione
Anche se non sempre ne siamo consapevoli, nel corso della nostra vita entriamo spesso a contatto con la pubblica amministrazione. La p.a. è presente in moltissime situazioni apparentemente comuni: una prestazione medica ospedaliera, il rilascio di un permesso per costruire o dell’autorizzazione a svolgere una certa attività.
Nello svolgere tutte queste funzioni la pubblica amministrazione, nella forma dei diversi enti, si assume delle responsabilità nei confronti dei cittadini e delle imprese che ne usufruiscono.
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La responabilità per lesione di diritti soggettivi
La p.a. per perseguire i propri fini, può avvalersi, oltre che dei poteri
autoritativi, anche degli strumenti di diritto privato, sicchè in questi casi la p.a. risponde, per i danni cagionati a terzi da inadempimento degli obblighi contrattuali, senza godere di un regime di favore. La pubblica amministrazione risponde a titolo di responsabilità contrattuale ad esempio per i danni causati ad un pubblico dipendente per un infortunio subito durante l’orario di lavoro; per i danni patiti da un soggetto a causa di un errato intervento chirurgico praticatogli in una struttura ospedaliera pubblica o gli errori medici-diagnostici nelle strutture sanitarie, comunemente definiti come casi di malasanità; oppure, per i danni subiti da un’impresa per le carenze del progetto esecutivo relativo ad un appalto di lavori.
La pubblica amministrazione è tenuta pure al risarcimento dei danni da fatto illecito, ovvero responsabilità extracontrattuale, detta anche aquiliana, prevista dall’art. 2043 c.c.., il quale dispone che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Ad esempio, rientrano tra i molteplici casi di responsabilità extracontrattuale della p.a. il danno cagionato, ai veicoli in circolazione o a persone, dalla fauna selvatica o dal cattivo stato di manutenzione delle strade; il danno provocato dal crollo di tutto o parte di un edificio pubblico; il danno causato dall’occupazione senza alcun titolo da parte della p.a. di un bene immobile.
Lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente anche del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza.
In relazione alla domanda di risarcimento danni per responsabilità contrattuale della p.a. la giurisdizione spetta al giudice ordianario così come pure per l’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, salvo che per specifiche materia per le quali la giurisdizione è riservata al giudice amministrativo.
Danno da lesione di interessi
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Non esiste una definizione univoca e condivisa di interesse legittimo, questo puà comunque essere descritto come, accostandosi alla dottrina più autorevole, come la pretesa alla legittimità dell’atto amministrativo, da parte di chi si trova, rispetto all‟esercizio di un potere discrezionale dell‟amministrazione, in una particolare posizione legittimante quale può essere quella di chi intende ottenere dalla azione amministrativa una utilità sostanziale.
Gli interessi legittimi si distinguono in pretensivi, quando il soggetto aspira ad ottenere una utilità dall’attività della p.a., ad esempio ottenendo un permesso di costruire; ed oppositivi, quando il soggetto intende tutelare la propria posizione giuridica preesistente all’esercizio dei poteri pubblicistici dell’amministrazione, ad esempio la proprietà di un immobile nel caso di espropriazione per pubblica utilità.
Anche la lesione degli interessi legittimi è risarcibile.
Esiste, infatti, il danno da ritardo della pubblica amministrazione, che consiste in un ritardo nell’adozione di un provvedimento chiesto dal cittadino o dall’impresa, ovvero quando l’amministrazione adotta con ritardo un provvedimento che sebbene legittimo causa un danno al destinatario per violazione del principio di affidamento.
Il danno da annullamento o revoca, invece, si verifica nel caso in cui venga ritirato un provvedimento già adottato, come ad esempio, la graduatoria di un concorso pubblico cui il cittadino risulti idoneo o un permesso di costruire.
Il risarcimento dei danni
Nella pratica, i danni che l’amministrazione può arrecare al cittadino sono molti e riguardano moltissimi ambiti diversi. Ad esempio, rientrano nella responsabilità della pubblica amministrazione i danni subiti da un’impresa per la mancata aggiudicazione di un appalto o i danni subiti dal proprietario di un fondo per l’apposizione di un vincolo di inedificabilità.
Se ritieni di aver subito un danno e vuoi ottenere un risarcimento danni dalla pubblica amministrazione, seguiremo la tua vicenda sia che appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario sia a quella del giudice amministrativo.
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