Oneri di urbanizzazione. Necessario l’accordo con l’ente locale per accedere allo scomputo.
L’accesso al beneficio dello scomputo dei costi sostenuti per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria dagli oneri di urbanizzazione è soggetto alla piena discrezionalità dell’amministrazione.
L’esenzione totale o parziale dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, pertanto, può aversi solo nell’ipotesi in cui vi sia stato un accordo con la p.a. che ha rilasciato la concessione edilizia, antecedente alla realizzazione delle opere stesse con la specifica indicazione delle opere ammesse a scomputo e la quota di oneri scomputabili.
Tale dato risulta ulteriormente confermato dall’art. 16 comma 2 del D.P.R. 380/01 il quale subordina espressamente lo scomputo totale o parziale della quota dovuta al rispetto delle modalità e delle garanzie stabilite dalla P.A.
Ne consegue che chi voglia accedere a tali benefici non potrà avviare una transazione con l’amministrazione volta all’azzeramento dei crediti pubblicistici, bensì dovrà attivare una specifica procedura di scomputo che consenta all’amministrazione di valutare l’effettiva utilità delle opere di urbanizzazione da realizzare su iniziativa del privato e non già commissionate in sede di appalto.