Il trust di protezione e di scopo
Il trust è un istituto giuridico versatile e multiforme sempre più diffuso in Italia, utilizzato sia come strumento di protezione del patrimonio, sia in ambito successorio per pianificare il passaggio generazionale, sia in campo finanziario e societario come strumento di garanzia o di regolazione dei rapporti. Il trust viene pure utilizzato per fini caritatevoli o filantropici.
Non è facile dare una definizione ufficiale e precisa di trust poichè esso non è un istituto giuridico del diritto civile italiano, e non appartiene – o forse sarebbe meglio dire non apparteneva – alla nostra cultura giuridica.
La Convenzione dell’Aja
Il trust è un istituto di diritto anglosassone, entrato nell’ordinamento italiano con la legge 16 ottobre 1989 n. 364 che ha autorizzato la ratifica della Convenzione dell’Aja.
La Convenzione, nel tentativo di offrire una definizione onnicomprensiva del trust, stabilisce che con tale termine debbano intendersi i rapporti giuridici istituiti con atto tra vivi o mortis causa, da una persona, il disponente o settlor, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Il disponente può essere sia una persona fisica, sia una società od un ente.
La segregazione del patrimonio conferito
Il punto sostanziale che qualifica un trust è la piena separazione, la segregazione, del patrimonio conferito in trust dal disponente ed il patrimonio del trustee.
I beni conferiti in trust non appartengono più al disponente, ma non appartengono neppure al trustee, essi sono giuridicamente collocati in una posizione neutra che è appunto il trust.
I beni che formano oggetto di trust non sono, in tal modo, aggredibili dai creditori del disponente e neppure dai creditori del trustee in quanto costituiscono un patrimonio separato ovvero segregato. Tuttavia, il trust pregiudizievole per i creditori del disponente può essere revocato ai sensi dell’art. 2901 c.c., sebbene la relativa azione giudiziale, da promuovere entro cinque anni dalla istituzione del trust, sia piuttosto complessa e difficoltosa.
La legge regolatrice
L’ordinamento italiano, come detto, riconosce ma non regolamenta il trust, sicchè mancando una legge che lo regolamenti, si applica una legge straniera che, appunto, lo regolamenta.
Nel mondo diversi Paese, come il Regno Unito, l’Isola di Jersey, Malta, San Marino, hanno una legge che regolamenta il trust, ciò nondimeno non tutte le leggi straniere sul trust possono essere applicate in Italia.
Infatti, alcune leggi regolatrici straniere prevedono espressamente che i beni, il settlor o il trustee, tutti od alcuni di questi, debbano essere situati o avere residenza in quel Paese. Inoltre, l’art. 16 della L. 218/1995 prevede che la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico e dunque, prima di scegliere la legge regolatrice del trust domestico occorre valutare se questa si pone in contrasto con l’ordine pubblico interno.
Istituti apparentemente simili
L’art. 2645 ter c.c., introdotto con la L. 51/2006 prevede, riconoscendo una sorta di cd. trust interno, che gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.
Tuttavia, il vincolo di destinazione previsto dall’art. 2645 ter c.c., a differenza del trust, può riguardare solamente beni immobili e non può avere una durata superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria.
Il trust va pure tenuto distinto dal fondo patrimoniale previsto dall’art. 167 c.c. a mente del quale ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La prima differenza consiste nel fatto che il fondo patrimoniale, a differenza del trust, non può avere ad oggetto beni mobili e dunque denaro o altri valori. Inoltre, il fondo può essere costituito esclusivamente per i bisogni della famiglia, talchè l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Tuttavia, la giurisprudenza ha sempre più allargato il concetto di debito contratto per i bisogni della famiglia rendendo, di fatto, il fondo patrimoniale aggredibili da qualsiasi creditore dei coniugi.
Forma dell’atto e tassazione
Il trust si istituisce con scrittura privata, eventualmente da depositare presso un notaio, se riguarda solamente beni mobili; altrimenti, se riguarda beni immobili o beni mobili registrati, per atto pubblico o scrittura privata autenticata di moda da consentirne la trascrizione nei registri immobiliari o negli altri registri previsti dalla legge.
Il trasferimento del bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust. Detto atto è quindi soggetto a tassazione in misura fissa, per quanto attiene sia all’imposta di registro, sia alle imposte ipotecaria e catastale.
Le imposte ipotecaria e catastale e sulle successioni e donazioni sono dovute, in misura proporzionale, in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario.
La legge 22 giugno 2016 n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cd. “legge sul dopo di noi”), ha previsto (art. 6) che i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile istituiti in favore delle persone con disabilità grave sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni.
Il trust è, dunque, uno strumento efficace e personalizzabile sulle esigenze del disponente, che permette di raggiungere molteplici finalità nell’ambito dell’amministrazione e protezione di patrimoni, nella soluzione di vicende successorie, nell’ambito aziendale e può offrire vantaggi di carattere fiscale.
Lo Studio Bisconti Avvocati da diversi anni si occupa di costituzione di trust e del contenzioso connesso, come l’azione revocatoria, ed ha maturato una consistente esperienza a riguardo, così da potere supportare adeguatamente i propri clienti nella creazione dello strumento, ed anche assisterli efficacemente nei giudizi riguardanti il trust.