Fideiussione bancaria e polizza fideiussoria assicurativa
La fideiussione è un contratto in forza del quale un soggetto, detto fideiussore, si obbliga a garantire un’obbligazione facente capo al debitore (garantito).
La definizione proviene indirettamente dall’art. 1936 c.c. che definisce il fideiussore come colui che obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
Si tratta, pertanto, di una garanzia personale ed accessoria in quanto segue le vicende dell’obbligazione principale.
La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace legale (soggetto interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno).
Una parziale mitigazione di tale accessorietà può essere però ravvisata nella possibilità di prevedere espressamente talune clausole all’interno del contratto di fideiussione, nello specifico si tratta delle garanzie cd. “a prima richiesta”.
Ciò posto, è fondamentale evidenziare che la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale, né, tantomeno, può essere prestata a condizioni più onerose rispetto a quelle regolanti il rapporto al quale accede.
Costituisce, a tal proposito, una evidente clausola di salvaguardia per il fideiussore la previsione di cui all’art. 1941 c.c., secondo il quale la fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida ma nei limiti dell’obbligazione principale.
A norma dell’art. 1944 c.c., il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito. Purtuttavia, è facoltà delle parti convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare se non prima dell’escussione del debitore principale. In questo caso, il fideiussore che sia stato convenuto dal creditore può avvalersi del cd. “benefico della preventiva escussione” indicando i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
La fideiussione può essere prestata anche da una banca nel caso in cui a garantire il debito, in favore del debitore originario, sia proprio un istituto di credito. In tal caso, la banca riveste il ruolo di parte contrattuale e, dietro corrispettivo, garantisce a terzi l’adempimento del debito da parte del debitore (garantito). In caso di insolvenza del debitore principale il creditore potrà, pertanto, escutere direttamente la banca.
La fideiussione bancaria
L’istituto della fideiussione viene sovente utilizzato nei rapporti bancari.
Più in particolare, nella prassi bancaria ha trovato applicazione una specifica tipologia di fideiussione, la cd. “fideiussione omnibus”, ovvero la garanzia che un terzo assume nei confronti dell’istituto di credito, atta a garantire tutte le obbligazioni – anche future – che il debitore assumerà nei confronti della stessa banca.
Proprio per tale caratteristica tipica di un vincolo di durata, si è a lungo discusso, in dottrina ed in giurisprudenza, circa la validità della fideiussione omnibus. Di fatto, l’istituto munito di tali caratteristiche, porta con sé un certo grado di indeterminatezza che contraddistingue l’impegno assunto dal garante.
L’entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria n. 154 del 1992 ha, pertanto, posto un freno all’acquisizione di garanzie fideiussorie a dir poco eccessive, introducendo nei contratti di fideiussione la limitazione di importo.
Sono numerosi i casi di fideiussori il cui patrimonio è stato aggredito in ragione di garanzie prestate, per crediti inesistenti o, comunque, in base a contratti di fideiussione nulli.
Le banche, quasi sempre, richiedono le fideiussioni mediante modelli prestampati predisposti unilateralmente e presentati al momento della sottoscrizione, contenenti spesso clausole contrarie a norme imperative.
Il fideiussore, invece, ha tutto il diritto di negoziare con la banca le clausole del contratto di fideiussione ovvero, chiederne la modifica ove queste clausole determinerebbero per la banca vantaggi sproporzionati rispetto alla funzione dell’istituto.
Inoltre, la fideiussione per una somma superiore a trentamila euro viene rilevata nei report della Centrale Rischi della Banca d’Italia.
La polizza fideiussoria assicurativa
La fideiussione va distinta dalla polizza fideiussoria che è un contratto con il quale una compagnia assicurativa garantisce l’adempimento nei confronti del beneficiario degli accordi pattuiti da questi con un contraente.
È pertanto possibile affermare che tramite la fideiussione è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della prestazione principale; invece, con la polizza fideiussoria, l’obbligazione del garante è qualitativamente diversa rispetto a quella del debitore, in quanto non è rivolta al pagamento del debito principale, bensì a tenere indenne il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro (predeterminata) sostitutiva della mancata o inesatta prestazione adempiuta dal debitore originario.
Da ciò consegue che la polizza fideiussoria e la fideiussione, seppur accomunate dal medesimo scopo (la possibilità riconosciuta al creditore-beneficiario di godere di una garanzia circa l’esito positivo di una determinata operazione economica), si distinguono nella misura in cui la polizza fideiussoria è una garanzia di tipo indennitario-reintegratorio (il creditore è tutelato rispetto all’inadempimento del debitore tramite il risarcimento del danno), ed invece, la fideiussione si presenta come una garanzia di tipo satisfattorio, caratterizzata dal potere del creditore di conseguire specificamente il soddisfacimento del proprio diritto.
La polizza fideiussoria altro non è che un istituto giuridico che disciplina il rapporto fra tre soggetti:
- il contraente ovvero il soggetto che è tenuto a fornire una garanzia ma che non può assicurarne l’intera copertura economica;
- il beneficiario ovvero il soggetto che beneficia della polizza fideiussoria alla stregua di una garanzia dell’adempimento dell’impegno sottoscritto da parte del contraente;
- il fideiussore ovvero la compagnia assicurativa o l’istituto bancario che emette, di fatto, le cauzioni.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010) hanno definito la polizza fideiussoria come garanzia atipica, distinguendola così dalla fideiussione “ordinaria”; da ciò consegue che alla prima non risulteranno applicabili le norme previste per la seconda.
Per quanto attiene il contenuto della polizza fideiussoria, si evidenzia che la compagnia assicurativa nella qualità di fideiussore “garante”, previa verifica della solvibilità del richiedente e della relativa valutazione del rischio, emette la polizza fideiussoria nella quale verrà specificato:
- l’importo garantito al beneficiario in caso di inadempimento;
- la durata del contratto;
- il premio relativo alla polizza, ovvero il costo della fideiussione.
Gli esempi più tipici di polizza fideiussoria sono: la polizza per appalti pubblici; la polizza a garanzia di contratti fra privati, come i contratti di locazione; la polizza richiesta per il rimborso dell’IVA;
la polizza per il pagamento degli oneri concessori e la realizzazione delle opere di urbanizzazione.