Coronavirus. Sospesi i termini di scadenza dei titoli di credito
Sospesi i termini di scadenza dei titoli di credito.
L’art. 11 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. decreto liquidità) dispone la sospensione dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, che ricadano o decorrano nel citato periodo, emessi prima della data di entrata in vigore del decreto. Questo significa, ad esempio, che una cambiale emessa prima del 9 marzo con scadenza il 10 aprile, scadrà il 30 aprile. La sospensione opera sia a favore dei debitori, sia degli altri obbligati anche in via di regresso o di garanzia.
Attenzione, la sospensione non riguarda gli assegni. Infatti, un assegno presentato per l’incasso nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 aprile potrà essere regolamento pagato se ci sono i fondi.
Tuttavia, il secondo comma dell’art. 11 precisa, per quanto riguarda gli assegni, che la sospensione opera:
1. sui termini per la presentazione al pagamento degli assegni su piazza e fuori piazza (gli otto o quindici giorni decorreranno dal 30 aprile);
2. sui termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
3. sul termine di 60 giorni per il pagamento dell’assegno non pagato per mancanza di provvista (il termine decorrerà dal 30 aprile)
4. sul termine di 10 giorni per la comunicazione da parte della banca del mancato pagamento e del decorso dei 60 giorni per effettuare il pagamento ed evitare l’iscrizione alla C.A.I. (centrale allarme interbancaria).
Infine, il comma 3 dell’art. 11 stabilisce che “i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione”.
Sono pure sospese le informative al Prefetto ai fini della irrogazione delle sanzioni per emissione degli assegni senza autorizzazione e senza provvista.