Controllo dei soci sulla gestione della società: il diritto ispettivo
I soci non amministratori sono legittimati all’esercizio del diritto ispettivo ai fini del controllo della gestione societaria?
La riforma del diritto societario ha conferito al socio non amministratore di S.r.l. il diritto di accesso alla documentazione sociale e quindi ad essere informato sui singoli aspetti della gestione dell’azienda e alla consultazione dei relativi atti.
Non si esclude però dall’esercizio di tale diritto lo stesso socio amministratore, nel momento in cui esso gli sia stato precluso da altri amministratori, o lui stesso sia stato di fatto ostacolato nell’attività gestoria, in quanto tale carica è prerogativa di un «diritto-dovere costituente implicito» al ruolo assunto (Tribunale di Venezia, ord. 16 marzo 2023).
In effetti il diritto ispettivo dei soci è uno strumento essenziale da impiegare in un’impresa ai fini di una corretta e trasparente gestione imprenditoriale, che esuli da possibili abusi di potere a danno degli interessi individuali e collettivi di soci e amministratori.
Tale esercizio varia a seconda del tipo di società, dei relativi principi normativi e statutari e del ruolo del socio.
La peculiarità del diritto ispettivo dei soci
Il diritto ispettivo conferisce ai soci di un’impresa il potere di controllare e verificare l’operato degli organi direttivi, la relativa gestione e andamento economico-finanziario, tramite l’accesso alla documentazione sociale, amministrativa e contabile dell’azienda.
Difatti, come disciplinato dall’art. 2476, comma 2, del codice civile, in riferimento allo specifico potere di controllo dei soci sull’azienda,
«i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione».
Dalla disposizione in esame si evincono due tipi di diritti esercitabili dai soci non partecipanti all’amministrazione dell’azienda: il diritto all’informazione (su affari sociali compiuti, in corso o in previsione) e il diritto alla consultazione o di ispezione (es. libri sociali).
Però prima di spiegare nel merito la norma, che ci porterà a comprendere effettivamente la peculiarità e le funzionalità del diritto ispettivo, in linea al nostro obiettivo di analisi, è bene procedere ad una breve panoramica sul ruolo dei soci nelle diverse forme giuridiche d’impresa.
Ruolo dei soci nella S.p.A.
Nella Società per Azioni il socio azionista partecipa all’assemblea con diritto di voto (art.2370 c.c.), ma di fatto non assume il diritto di controllo sulla gestione dell’impresa sociale.
Questo perché nella S.p.A. esiste una suddivisione di competenze tra gestione e controllo dell’impresa.
La gestione dell’attività d’impresa è di competenza degli amministratori della società, riuniti nel consiglio di amministrazione, che può includere soci e non soci.
Invece, il diritto di controllo e di ispezione sulla gestione della società compete solo al Collegio Sindacale che ha il compito di vigilare, a tutela dei soci, affinché gli amministratori agiscano nel corretto rispetto della normativa e delle disposizioni statutarie. Di conseguenza i soci di S.p.A. acquisiscono le informazioni in maniera indiretta.
Tuttavia per il socio di S.p.A. che non sia amministratore, la legge contempla, in qualsiasi caso, il potere di esercitare il diritto di ispezione, ma limitatamente ai libri sociali e di poter estrarne una copia a proprie spese (art.2422 c.c.).
Ruolo dei soci nella S.r.l.
Differentemente dalla precedente forma giuridica d’impresa, nella S.r.l. la figura del socio assume un ruolo centrale, in quanto, di fatto, se non riveste il ruolo di amministratore, ha il potere di controllo sull’andamento gestorio dell’attività dell’impresa, così come il diritto di ispezione.
Ruolo dei soci nelle società di persone
Nella società di persone (ad es. S.n.c., S.a.s.) la gestione amministrativa dell’azienda spetta ad ogni socio che è responsabile illimitatamente e in solido.
Ma di fatto nell’atto costitutivo si può disporre di affidare l’amministrazione solamente ad alcuni soci, differenziando pertanto i soci in amministratori e non amministratori.
In evidenza di questa classificazione, i soci non amministratori assumono un diritto di controllo sulla gestione sociale dell’impresa anche in questa sede, tramite l’esercizio del diritto di informazione e del diritto ispettivo (documenti e rendiconto amministrazione) – art.2261 c.c.
Da questo excursus sul ruolo del socio, in funzione del diritto di controllo e di quello ispettivo, si conferma che il socio non amministratore assume la legittimazione attiva all’esercizio di tali diritti, indipendentemente dal valore di partecipazione societaria detenuta.
Esercizio del diritto ispettivo nella S.r.l.
Assodati i presupposti necessari ai fini dell’esecuzione del generale diritto di controllo e della sua estensione rispetto alle diverse tipologie di impresa, proseguiamo la nostra analisi in particolare sulla forma di controllo “diretta” del diritto ispettivo esercitato dal socio di S.r.l.
Quest’ultimo, infatti, può richiedere direttamente agli amministratori della società di consultare la documentazione sociale «in qualsiasi momento dell’esercizio sociale» dell’azienda, «tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte gestionali intraprese e da intraprendere» (Tribunale di Catanzaro, Sez. Impr., 20 dicembre 2022).
Pertanto il diritto ispettivo consente al socio non amministratore di accedere, visionare ed estrarre copia:
- non solamente della specifica documentazione contabile, come libri e scritture contabili, bilanci di esercizio;
- ma anche del resto della documentazione sociale inerente alla gestione dell’azienda, come contratti aziendali, estratti conto bancari, eventuali atti giudiziari e amministrativi, registro Iva e registro infortuni.
Il diritto ispettivo si configura quindi come “diritto funzionale” al controllo della gestione dell’azienda e come “diritto potestativo” nell’interesse del socio, a propria tutela, e nell’interesse sociale dell’impresa da eventuali «condotte gestorie illecite».
Infatti, come richiama la pronuncia del Tribunale di Venezia del 25 maggio 2023, il diritto ispettivo
«può essere fatto valere in ogni momento, al fine di soddisfare il suo concreto interesse al buon funzionamento dell’attività gestoria e ad avere contezza dell’andamento societario».
Per cui, nel caso di specie, in applicazione dell’art.2476 c.c., si conviene al socio ricorrente il “diritto incondizionato” all’accesso della documentazione sociale da richiedere alla società, senza di fatto fornire alcuna giustificazione sulle motivazioni della sua richiesta, salvo l’eventuale limite all’abuso del diritto.
Diritto di accesso alla documentazione
Per una comunicazione più trasparente, non basta il solo accesso alla documentazione, ma è bene consentire al socio non amministratore, su istanza, anche l’estrazione di una copia (non dell’originale) della stessa.
Qualora però l’istanza di consultazione non venga evasa dalla società (anche in maniera tempestiva), oppure sia gestita solo parzialmente (per cui ad es. si acconsenta alla sola consultazione dei documenti e non all’estrazione delle copie), il socio non amministratore può ricorrere in giudizio.
Si ammette quindi il ricorso cautelare d’urgenza (ex art.700 c.p.c.) con il quale il ricorrente richiede alla società inadempiente di consentirgli l’accesso ai documenti
«con autorizzazione ad estrarne copia e fissazione di penale – da fissarsi per ogni giorno di ritardo – in caso di accertato inadempimento» (Tribunale di Venezia, ord. 29 giugno 2023), oltre alle modalità e ai tempi di acquisizione degli stessi.
In riferimento a quanto esposto, pertanto – come nel caso di specie della pronuncia richiamata – si evidenziano due presupposti tipici della domanda cautelare, che consentono al giudice di valutare il fatto e decidere in diritto:
- fumus boni iuris, ovvero l’effettiva esistenza del diritto vantato dal ricorrente di ottenere, in via diretta, la documentazione dovuta e relativa copia, o anche per il tramite di un professionista di fiducia;
- periculum in mora, ovvero il rischio che per via di un ritardo nell’adempimento dell’obbligazione, il ricorrente possa subire un danno dal mancato accesso ai documenti, e quindi si trovi a non essere tutelato sino a sentenza di merito.
Di fatto però il potere del socio non amministratore all’esercizio del diritto di controllo, così come, nello specifico, del diritto ispettivo, è da considerarsi «immeritevole di tutela» solamente dove essa sia «esercitata in modo abusivo ed in malafede» (Tribunale di Venezia, ord. 29 giugno 2023).
Limiti al diritto ispettivo
Nell’esercizio del diritto di controllo, il socio non amministratore ha infatti l’obbligo di agire in applicazione dei principi di correttezza e buona fede (art.1176 c.c.).
Per cui è dichiarata illegittima qualsiasi richiesta che possa essere espressione di un intenzionale abuso (richieste reiterate, fini ostruzionistici all’attività gestoria) nei confronti della società: in questi casi l’azienda è legittimata a non autorizzare l’accesso ai documenti.
Inoltre sia in termini di diritto di informazione (a tutela del know-how) che di diritto di ispezione, vige alla base il principio di riservatezza e segretezza delle informazioni di cui il socio viene a conoscenza, affinché queste non sfuggano al controllo a danno della società e a vantaggio della concorrenza.
Pertanto l’esercizio di tali diritti può essere subordinato alla sottoscrizione di un preventivo accordo di riservatezza che garantisca che le informazioni acquisite, tramite il diritto alla consultazione ed estrazione di copie, siano mantenute entro i rapporti societari o siano gestite solo in caso di azioni di responsabilità degli amministratori.
In difesa di ciò, il diritto ispettivo può essere soggetto a limitazioni nella visualizzazione delle informazioni tramite l’oscuramento dei dati “sensibili” (clienti, fornitori), a tutela di eventuali atti di concorrenza sleale da parte del socio.
In conclusione, da questi presupposti, si conferma la legittimità dell’esercizio del diritto ispettivo sui soci non amministratori, che però lo devono esercitare responsabilmente, nel rispetto degli interessi sociali e a garanzia della trasparenza e tutela dell’attività della società.
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