Bonus edilizi: effetti del D.L. 39/2024 sulle agevolazioni fiscali
L’introduzione di ulteriori restrizioni e divieti sulle agevolazioni fiscali, connesse ai bonus edilizi, va ad impattare severamente sull’impiego della cessione del credito e dello sconto in fattura, mettendo in allerta chi si era già mosso in tale direzione (condomini, imprese, enti, privati).
Cosa accadrà a imprese, cittadini e condomini che, sicuri di poter usufruire dello sconto in fattura o cessione del credito per interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico, si ritrovano invece, a lavori già avviati o anche quasi finiti, a dover fare i conti con un’ulteriore modifica normativa?
L’intento restrittivo in materia di agevolazioni fiscali nel settore edilizio, nato dal riscontro di abusi spesso configurabili anche in reati, si è reso di fatto necessario e improrogabile a tutela della finanza pubblica.
Il legislatore è dunque dovuto intervenire con il decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024 allo scopo di adottare:
- misure volte a rivedere la disciplina relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali suddette, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali;
- misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell’amministrazione finanziaria.
Il decreto-legge n. 39/2024
La menzionata modifica normativa trova quindi espressione nel recente D.L. n. 39/2024, in vigore dal 30 marzo 2024, con cui sono state apportate rilevanti modifiche al sistema di agevolazioni fiscali nel settore edilizio (in esito al susseguirsi di diversi decreti, D.L. n. 34/2020, passando per il D.L. n.11/2023, sino al D.L. n. 212/2023).
Il decreto si struttura in 10 articoli; in particolare, gli articoli 1 e 2 vanno a modificare la disciplina:
- delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione dei crediti (art.1), ponendo ampiamente un divieto alle stesse, salvo alcune deroghe;
- della remissione in bonis (art. 2), in relazione alle comunicazioni tardive di scelta della cessione del credito o sconto in fattura, entro il 15 ottobre 2024. Se ne esclude l’applicazione per consolidare e strutturare al meglio la procedura di gestione fiscale, allo scopo di limitare abusi e un uso improprio delle agevolazioni fiscali.
Restrizioni sulle opzioni a disposizione per i bonus edilizi
Il decreto mette un freno alle soluzioni “alternative” alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, vietando l’applicazione dello sconto in fattura e della cessione del credito (art. 1, D.L. 39/2024), per i casi in cui risultava ancora vigente sino a questo momento, in relazione al Superbonus e altri bonus edilizi.
Pertanto, si assume che il divieto sarà retroattivo per coloro che, pur avendo agito nel rispetto della procedura, presentando entro il 30 marzo 2024 le dovute comunicazioni (CILA, CILAS) necessarie all’avvio dei lavori, non abbiano ancora:
- iniziato i lavori;
- pagato alcuna fattura.
Di conseguenza, pur in presenza del necessario corredo documentale, non sarà possibile usufruire delle agevolazioni sconto in fattura o cessione del credito. Al contribuente resta solamente la possibilità di portare i costi dei lavori edilizi direttamente in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Divieto di cessione del credito o sconto in fattura
Procediamo nel dettaglio di queste novità normative, allo scopo di capire quali sono gli effetti che questi cambiamenti apporteranno ai relativi utenti delle agevolazioni fiscali.
Anzitutto il divieto di poter scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito in caso di interventi edilizi, oggetto di bonus ordinari o di Superbonus, successivi al 30 marzo 2024, è esteso ora anche a quelle fattispecie che erano ancora incluse nelle precedenti disposizioni normative (D.L. n.11/2023), quali:
- Onlus;
- cooperative a proprietà condivisa;
- Iacp (Istituto Autonomo Case Popolari).
Inoltre, in relazione agli interventi edilizi oggetto del bonus “barriere architettoniche”, si stabilisce un divieto allo sconto in fattura e cessione del credito per tutte quelle spese effettuate a partire dall’entrata in vigore del D.L. 39/2024.
Ma sulla base di determinati presupposti si operano alcune deroghe ai suddetti divieti, le quali consentono di poter continuare ad utilizzare le due opzioni.
Chi si salva dalle restrizioni sui bonus edilizi?
Una delle novità più rilevanti consiste nell’usufruire delle due opzioni, in caso di Superbonus “rafforzato”, in zone terremotate per interventi sugli edifici danneggiati dal sisma per gli eventi accaduti in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, nel periodo tra il 6 aprile 2009 e il 24 agosto 2016.
Per queste aree si mantiene il beneficio, ma solo in relazione ad una spesa massima di 400 milioni di euro – su cui sarà compito del Commissario straordinario vigilare – superata la quale, non sarà più possibile usufruire delle due opzioni “alternative” alla detrazione.
In tale circostanza, il divieto non sarà retroattivo a motivo del proposito di salvaguardare i lavori che siano stati già autorizzati alla data in cui è entrato in vigore il D.L. n.39/2024.
Ad ogni modo, lo scopo di questa misura vale a dare supporto alle zone maggiormente colpite, razionalizzando quindi le relative agevolazioni al fine di evitarne l’abuso.
Invece le zone diverse dalle suddette regioni, in cui si sono verificati eventi sismici con dichiarazione dello stato di emergenza, possono continuare ad avvalersi dello sconto in fattura o cessione del credito, solamente qualora abbiano presentato entro il 30 marzo 2024:
- la CILAS, per lavori edilizi diversi da quelli condominiali;
- delibera assemblea condominiale e CILAS, per interventi condominiali;
- istanza di acquisizione titolo abitativo per demolizioni e ricostruzioni.
Deroghe alle Onlus, cooperative a proprietà condivisa, Iacp
Inoltre, è possibile procedere, in deroga al divieto sconto in fattura o cessione del credito, ad ulteriori misure a loro favore, per coloro che ne hanno beneficiato senza restrizioni con il D.L.n.11/2023, art. 2, (come ad es. Onlus, cooperative a proprietà condivisa, Iacp), il cui proposito sia di continuare ad usufruirne.
L’operatività in tal senso però avviene a determinate condizioni e in funzione del tipo di agevolazione fiscale scelta (art.1, D.L. 39/2024).
Superbonus
Si garantisce l’accesso se si dimostri di aver presentato:
- la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, per gli interventi edilizi, specifica per il Superbonus) entro il 30 marzo 2024, sia per i lavori operati nei condomini (insieme alla delibera assembleare), sia per gli interventi edilizi diversi dai condomini;
- l’istanza di acquisizione del titolo abitativo (art.1, c.2, lett.e, D.L.39/2024) per lavori di demolizione e ricostruzione, a far data precedente al 30 marzo 2024.
Bonus ordinari
Si potrà continuare a beneficiare delle opzioni “alternative” alla detrazione se si documenta di aver presentato al 30 marzo 2024 la domanda di titolo abitativo, qualora sia necessaria ai fini dell’intervento edilizio.
Inoltre, su interventi di edilizia libera:
- si dimostri di aver già iniziato i lavori con data antecedente al 30 marzo 2024;
- qualora i lavori non siano ancora stati avviati entro tale data, è essenziale provare di aver stipulato un contratto tra le parti che indichi gli interventi da effettuare e il bene individuato; oltre alla necessità di presentare ricevuta di pagamento di almeno una fattura valida.
Deroghe condomini e mini condomini in monoproprietà
Il D.L. n.39/2024 prevede altresì la possibilità per condomini e mini condomini in monoproprietà di continuare ad usufruire delle agevolazioni di sconto in fattura e cessione del credito, su interventi oggetto di:
- Superbonus (come da art. 2 ,c. 2, D.L. n.11/2023), qualora sia stata consegnata prima del 17 febbraio 2023 la CILAS e la delibera assembleare in approvazione dei lavori e l’istanza di acquisizione del titolo abitativo per interventi di demolizione e ricostruzione;
- Bonus ordinari (come da art. 2, c. 2, D.L. n.11/2023), qualora sia stata depositata, entro il 17 febbraio 2023, la richiesta di titolo abitativo, se dovuta.
Deroghe al bonus barriere architettoniche
Si mantiene il beneficio delle due opzioni “alternative” per interventi ancora in corso, per cui i lavori siano iniziati o sia stato presentato il titolo abitativo, o sia stato dato almeno già un acconto, in caso di operatività di edilizia libera.
Ma di fatto tra divieti e deroghe, nascono certamente delle perplessità su chi effettivamente possa giovare dell’applicazione di questo nuovo decreto-legge e chi invece possa subirne le conseguenze.
Le criticità del DL 39/2024 per i bonus edilizi
Il decreto-legge in esame, si propone certamente di tutelare la finanza pubblica, riempiendo le casse dello Stato, a discapito però di quelle di imprese e privati che ne subiscono gli effetti negativi.
È quindi irragionevole accettare che, nonostante fatture emesse entro il 30 marzo 2024, ma non pagate, e il comprovato avvio dei lavori, ai beneficiari non vengano comunque riconosciute le agevolazioni fiscali a cui avevano fatto legittimo affidamento.
Così come anche l’inibizione alla remissione in bonis rispetto alle comunicazioni – da inviare all’Agenzia delle Entrate, per sanare errori commessi in buona fede (come, ad esempio, un’anagrafica errata di un condòmino) ai fini dell’accesso allo sconto in fattura e cessione del credito – di fatto vada a penalizzare i contribuenti che perdono il diritto all’agevolazione.
Pertanto, possono verificarsi conseguenze onerose con il rischio di contenziosi sia da parte di imprese, condomini, privati, a tutela dei propri diritti.
Si aspetta pertanto la conversione in legge del decreto per sperare magari in un adeguato passo indietro a favore dei contribuenti.
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