L’impugnazione delle delibere assembleari delle società
Le delibere assembleari sono il mezzo attraverso il quale una società esprime la sua volontà. In questo articolo, esamineremo le impugnazioni delle delibere assembleari, esaminando sia la nullità che l’annullabilità delle decisioni prese in assemblea.
In via preliminare, giova precisare che con il termine delibera ci si riferisce alle determinazioni assunte dalle società di capitali in cui vige il principio di collegialità.
Nell’assunzione delle delibere, fondamentale importanza riveste il principio maggioritario.
Detto principio non può in alcun modo essere sacrificato tranne nel caso in cui ciò risponda all’interesse sociale e sia rispettata la parità di trattamento.
A seguito dell’assunzione di una delibera, il socio dissenziente può impugnarla, ove ne sussistano i presupposti, ovvero, nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, recedere.
L’invalidità delle delibere assembleari è disciplinata dagli artt. 2377-2379 c.c. per le S.p.A. e dall’art. 2479 ter c.c. per le S.r.l.
Tali norme riproducono la tradizionale distinzione fra nullità ed annullabilità propria della disciplina dei contratti (artt. 1418 ss. c.c.); tuttavia, le cause di nullità e di annullabilità delle delibere assembleari e la relativa regolamentazione sono delineati in modo autonomo, dando vita ad un sistema speciale rispetto a quello della generale invalidità negoziale.
Nullità delle delibere assembleari di S.p.A.
I casi di nullità delle delibere sono tassativi.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 2379 comma 1 c.c.le cause di nullità della delibera sono:
- la mancata convocazione dell’assemblea;
- la mancanza del verbale;
- l’impossibilità o illiceità dell’oggetto.
La nullità può essere dichiarata dal Tribunale, su domanda presentata da chiunque vi abbia interesse; tali possono essere sia gli azionisti che non raggiungono la quota di capitale necessaria per impugnare le delibere annullabili o che siano privi del diritto di voto o godano di diritto di voto limitato, sia i creditori sociali.
La nullità può essere fatta valere entro il termine di tre anni che decorrono dalla trascrizione della deliberazione nel libro delle adunanze dell’assemblea ovvero dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, se vi è soggetta (art. 2379 comma 1 c.c.); decorso tale termine, l’invalidità è sanata.
Annullabilità delibera assembleare di S.p.A.
Ai sensi dell’art. 2377, comma 2, c.c., sono annullabili le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dall’atto costitutivo.
Per questa fattispecie di invalidità, dunque, non sono previsti casi tassativi, come invece per la nullità. Al contrario, l’annullabilità ha un ambito di applicazione di carattere residuale.
Le cause di annullabilità delle delibere assembleari possono essere distinte in due categorie:
- vizi riguardanti la formazione dell’atto, che possono consistere nella violazione delle norme che regolano il procedimento assembleare o in vizi che colpiscono la singola dichiarazione di voto (ad esempio: vizi di volontà, voto espresso da uno legittimato);
- vizi riguardanti il contenuto della delibera.
I vizi riguardanti la formazione dell’atto – sia che essi riguardino la delibera nel suo complesso, sia che essi concernano il singolo voto – producono sempre e soltanto l’annullabilità della delibera (e non quindi la più grave sanzione della nullità).
Relativamente ai vizi riguardanti il contenuto della delibera, sono annullabili le delibere il cui contenuto contrasti con norme di legge o dell’atto costitutivo poste a tutela di interessi disponibili degli azionisti attuali.
Indi, la delibera può essere annullata con una sentenza del Tribunale, su domanda dei soci assenti, dissenzienti o astenuti, oppure degli amministratori o del collegio sindacale (art. 2377 comma 2 c.c.). L’impugnazione deve essere proposta nel breve termine di decadenza di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dalla data dell’iscrizione o del deposito (art. 2377 comma 6 c.c.); trascorso tale termine, l’invalidità è definitivamente sanata.
Legittimazione ad agire per l’impugnativa delle delibere assembleari di S.p.A.
La legittimazione ad impugnare una delibera assembleare di S.p.A. è diversa a seconda della pronuncia che si intenda conseguire.
Ed infatti, in caso di nullità, la delibera può essere impugnata da chiunque ne abbia interesse, invece, in caso di vizi suscettibili di produrre l’annullabilità della delibera, salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, la legittimazione ad agire è attribuita, anzitutto ai soci assenti, dissenzienti, astenuti che possiedano tante azioni aventi diritto di voto relativamente a quella determinata delibera che rappresentino, anche congiuntamente:
- 1/1000 del capitale, nelle società che fanno ricorso al mercato di rischio;
- 5% del capitale, in tutte le altre.
Impugnazione delle delibere assembleari di S.r.l.
L’art. 2479 ter c.c. oltre a richiamare le norme sulle S.p.a. contenute negli artt. 2377 e ss. c.c., prevede un’ulteriore disciplina speciale che si differenzia in parte da quella applicabile alle S.p.a.; ciò attese le diverse modalità di assunzione delle decisioni dei soci ammesse dalla regolamentazione della S.r.l., a seconda che siano assunte in sede assembleare o extra-assembleare.
Infatti, nella S.r.l. le decisioni dei soci possono essere assunte mediante forme e procedure attuabili anche al di fuori di un contesto collegiale, qualora vi sia una specifica previsione statutaria in tal senso.
In particolare, accanto alla delibera tradizionalmente assunta in assemblea – che resta comunque necessaria in caso di decisioni particolarmente rilevanti per la vita della società, quali quelle atte ad introdurre eventuali modificazioni dell’atto costitutivo, nonché quelle aventi ad oggetto il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale ed una rilevante modificazione dei diritti dei soci – l’art. 2479 c.c. prevede la possibilità che le decisioni sociali siano assunte mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
Inoltre, nella S.r.l., a differenza che nella S.p.A., viene valorizzata la partecipazione e i diritti del singolo socio a prescindere dalla detenzione di quote qualificate del capitale sociale.
Nello specifico, il legislatore non ha attuato una rigida distinzione tra casi di nullità e casi di annullabilità ma ha preferito riferirsi genericamente alla “invalidità delle decisioni dei soci” (art.2479-ter c.c.):
Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, può assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.
Tuttavia, dalla lettura dell’art. 2479 ter si evince che possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse, entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci:
- le decisioni aventi oggetto impossibile o illecito;
- le decisioni prese in assoluta mancanza di informazione;
- le decisioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
Inoltre, le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore o dal collegio sindacale. entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
A differenza di quanto previsto in tema di S.p.A., ai fini della legittimazione all’impugnazione non è richiesto né il possesso di una quota minima del capitale sociale, né la titolarità del diritto di voto rispetto alla decisione oggetto di impugnazione: pertanto, a condizione che non vi abbia consentito, ogni socio di S.r.l. ha diritto di impugnare una decisione dei soci non conforme alla legge o all’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c.
L’art. 2479 ter, 1° co. c.c. prevede infatti che il Tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, può assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa dell’invalidità.
Indi, l’intervento del Tribunale – che è subordinato alla duplice condizione della richiesta di parte o della società e della valutazione di opportunità da parte dell’autorità giudiziaria e che, quindi, non può essere disposto d’ufficio – si aggiunge ad un altro strumento, volto anch’esso a limitare il più possibile le pronunce di invalidità delle decisioni e così ad assicurarne il più possibile la stabilità, ovvero la sostituzione spontanea della decisione ai sensi dell’art. 2377, 8° co. c.c. (espressamente richiamato dall’art. 2479 ter, 4° co. c.c.).
Occorre sottolineare la rilevanza, nel vasto ambito del diritto societario, del tema delle impugnazioni delle delibere assembleari, un tema che riveste un ruolo di primo piano. È imprescindibile approfondire le sfumature e le differenze tra nullità e annullabilità, nonché comprendere le regole specifiche che trovano applicazione nelle diverse tipologie di società.
La chiave per agire risiede nella natura stessa della decisione presa e nella sua validità intrinseca, e ciò richiede la massima cautela nel rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa vigente per proporre le opportune azioni legali.
Tutto ciò concorre a garantire un solido scudo per la protezione dei diritti dei soci, contribuendo in maniera significativa alla stabilità delle decisioni aziendali e al corretto funzionamento della società nel suo complesso.
In tale contesto lo studio legale Bisconti Avvocati è a disposizione per fornire consulenza e assistenza legale in tutte le questioni legate al diritto societario e alle impugnazioni delle delibere assembleari. Non esitate a contattarci per tutelare i vostri interessi aziendali in modo competente e professionale.