Merito creditizio e Centrale dei Rischi della Banca d’Italia
Il merito creditizio è un fattore cruciale per le aziende che desiderano ottenere finanziamenti bancari. In questo articolo, esploreremo il concetto di merito creditizio e l’importanza della valutazione della reputazione finanziaria di un’azienda da parte delle banche. Esamineremo inoltre la funzione della Centrale Rischi presso Banca d’Italia, un sistema informativo che raccoglie informazioni sugli affidamenti concessi dalle banche ai clienti.
Cosa si intende per merito creditizio?
Il merito creditizio rappresenta l’affidabilità economica-finanziaria di un soggetto e determina il rischio finanziario associato alla concessione di credito da parte delle banche. La valutazione del merito creditizio influisce sull’accesso al credito, sull’entità e sul costo dei finanziamenti. Maggiore è il rischio percepito dalle banche, maggiore sarà il costo dell’operazione. L’obiettivo principale per le aziende è mostrare una reputazione economico-finanziaria solida agli intermediari finanziari.
Elementi per la valutazione del merito creditizio: la Centrale Rischi presso Banca d’Italia
Il report della Centrale Rischi, istituita presso Banca d’Italia, rappresenta un indicatore immediato della salute finanziaria di un’azienda e della sua reputazione nel mercato del credito. Questo sistema informativo raccoglie informazioni sugli affidamenti concessi da ogni intermediario ai singoli clienti. La Centrale Rischi permette agli intermediari di valutare la capacità di indebitamento e il merito creditizio dei clienti sia prima della concessione del credito che durante il rapporto. Questo aiuta a prevenire rischi sistemici e a proteggere la stabilità finanziaria dei singoli intermediari e del sistema bancario nel suo complesso.
Raccolta dei dati in Centrale Rischi
I dati inviati dalle banche vengono elaborati dalla Centrale Rischi per fornire una panoramica completa delle posizioni di debito delle aziende. Questo sistema informativo è fondamentale per valutare il rating bancario dell’intero sistema bancario, individuare situazioni di insolvenza e consentire a Banca d’Italia di adottare misure correttive se vengono segnalate informazioni errate.
La Centrale Rischi è una banca dati nella quale mensilmente vengono comunicati dagli intermediari gli affidamenti concessi ad un dato soggetto o, anche, le informazioni relative a garanzie prestate in favore di altri soggetti (fideiussioni). Oltre le comunicazioni mensili, gli intermediari sono tenuti a rettificare i dati in caso di errori di comunicazione nonché a dare tempestiva comunicazione di eventi riguardanti il soggetto segnalato, quali, ad esempio, la comunicazione di passaggio a sofferenza, o di contestazione del rapporto, in caso di contenzioso, così come sono tenuti ad ottemperare gli ordini giudiziali in caso di non corretta o illegittima segnalazione.
Gli intermediari sono tenuti, quindi, a comunicare mensilmente alla Banca d’Italia i nominativi dei clienti la cui posizione creditizia debitoria sia superiore a 30.000 euro o nel caso siano in “sofferenza”, anche se l’importo è inferiore ai limiti prestabiliti, ma sempre in riferimento ad affidamenti superiori a 30.000 Euro.
Gli intermediari che per legge sono tenuti a partecipare alla CR sono: le banche; le società̀ finanziarie; le società̀ di cartolarizzazione dei crediti o società̀ veicolo; gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono in crediti; la Cassa Depositi e Prestiti.
La classificazione delle comunicazioni alla Centrale Rischi
Le comunicazioni inviate alla Centrale dei Rischi seguono uno schema di classificazione ben definito che facilita l’archiviazione e l’analisi dei dati relativi ai rischi finanziari. Questo schema prevede la suddivisione delle comunicazioni in diverse categorie di censimento dei rischi. Vediamo ora quali sono le principali categorie:
- crediti per cassa;
- crediti per firma;
- garanzie ricevute;
- derivati finanziari;
- sezione informativa.
All’interno delle categorie di censimento dei rischi, troviamo otto classi che offrono informazioni dettagliate sulle diverse sfaccettature del rischio finanziario. In questo articolo, esploreremo in modo approfondito ogni classe all’interno delle categorie di censimento dei rischi, fornendo una comprensione completa del loro significato e delle implicazioni legali e finanziarie associate:
- accordato;
- accordato operativo;
- utilizzato;
- saldo medio;
- valore di garanzia;
- importo garantito;
- valore intrinseco;
- altri importi.
Banche dati private
Esistono poi altri archivi gestiti da soggetti privati, noti anche come Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), e ai quali gli intermediari partecipano volontariamente.
Le centrali rischi private più note in Italia sono:
- CRIF – EURISC;
- Consorzio per la tutela del credito – CTC;
- Experian-Cerved S.p.A. (nato dall’acquisizione di Cerved Group Spa da parte di Experian S.p.A.);
- la banca dati centrale rischi di Assilea.
La rettifica dei dati nella Centrale Rischi di Banca d’Italia
La rettifica dei dati nella Centrale Rischi di Banca d’Italia è un diritto riconosciuto a tutti i soggetti che ritengono che le informazioni riportate siano erronee o incomplete. Prima di avviare la procedura di rettifica, è consigliabile raccogliere tutte le prove documentali che dimostrino l’inesattezza dei dati riportati.
Una volta raccolte le prove, è possibile presentare una richiesta di rettifica direttamente a Banca d’Italia. È importante fornire una dettagliata esposizione dei motivi che giustificano la richiesta di rettifica e allegare le prove documentali raccolte. Banca d’Italia valuterà attentamente la richiesta e, se ritenuta fondata, procederà con la correzione dei dati nella Centrale Rischi.
Tuttavia, se Banca d’Italia non accoglie la richiesta di rettifica o se non si riceve risposta entro un termine ragionevole, è possibile ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). L’ABF è un organismo indipendente istituito per risolvere controversie tra clienti e intermediari finanziari, inclusa Banca d’Italia. Il ricorso all’ABF è gratuito e il suo scopo principale è favorire una soluzione equa e imparziale delle controversie.
Per avviare la procedura di ricorso presso l’ABF, è necessario compilare un modulo di reclamo specificando i motivi del dissenso rispetto alla decisione presa da Banca d’Italia riguardo alla rettifica dei dati. Sarà inoltre necessario allegare la documentazione pertinente e i corrispondenti allegati. L’ABF esaminerà attentamente il reclamo e adotterà una decisione che potrebbe comportare la rettifica dei dati, la cancellazione delle informazioni errate o altre misure adeguate per risolvere la controversia.
Se non si è soddisfatti della decisione dell’ABF o se il reclamo viene respinto, è possibile avviare una procedura di tutela giudiziale. Questo comporta l’avvio di un’azione legale davanti al tribunale competente. È importante consultare un avvocato specializzato in diritto bancario e finanziario per valutare le possibilità di successo di una causa e guidare attraverso l’intero processo legale.
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