Caparra confirmatoria, caparra penitenziale e clausola penale: differenze e obblighi
Su cosa è importante porre l’attenzione prima di stipulare una qualsiasi forma di contratto? Come si può rafforzare il vincolo giuridico che lega venditore e acquirente e quindi anche gli obblighi da parte dei soggetti coinvolti?
La risposta a tutte queste domande è data dalle clausole penali e dalle caparre, sia penitenziali che confirmatorie, trattate nella Sez. II del capo V del Codice Civile.
Se da un canto, la loro funzione è quella di avvalorare e rendere più efficaci gli effetti del contratto, dall’altro, danno la possibilità di rafforzare l’adempimento degli obblighi di attuazione da parte dei soggetti contraenti.
Per la loro natura, infatti, paragonabile alle misure conservative della solvibilità del debitore, alle misure coattive e alle misure di prelazione, e data altresì la loro collocazione codicistica, la clausola penale e la caparra possono ovviare all’intervento del Giudice nel caso in cui una delle due parti subisca danni patrimoniali e abbia quindi diritto al risarcimento, con effetto preventivo.
Approfondiamo ulteriormente l’argomento, chiarendo meglio ogni singolo aspetto.
Caparra e clausola penale: perché sono così importanti
Innanzitutto, è necessario premettere che la sola sottoscrizione di un contratto preliminare non è sufficiente per tutelarsi. È importante tener conto anche di tutti quegli eventi che possono verificarsi tra il preliminare e l’atto definitivo, considerando inoltre che, ad esempio, uno dei due soggetti potrebbe non presentarsi alla stipula del rogito notarile.
Nonostante il contratto abbia già, per sua natura, un valore legale tra le parti può capitare piuttosto di frequente che uno dei due contraenti non rispetti gli obblighi assunti e si palesi pertanto inadempiente.
Proprio per tale motivo, è bene sapere che esistono diverse disposizioni previste dalla legge che tutelano una delle parti dall’inadempimento dell’altra e che la salvaguardano in caso di inottemperanza anche in via preventiva.
Tali provvedimenti di natura legale hanno, quindi, l’obiettivo di rafforzare la posizione di chi rispetta gli obblighi assunti nella fase preliminare del contratto e di tutelare i suoi diritti in capo a determinate condizioni. Tra questi, i più importanti per la loro efficacia e per il loro valore legale vi sono la clausola penale, la cosiddetta caparra confirmatoria e la caparra penitenziaria.
Vediamo di cosa si tratta.
Caparra confirmatoria: cos’è e qual è la sua funzione
La caparra confirmatoria, disciplinata dall’art. 1385 c.c. prevede che
“se al momento della conclusione del contratto, una parte dà all’altra – a titolo di caparra – una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra – in caso di adempimento – deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra; se inadempiente è, invece, la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.
In poche parole, possiamo senza dubbio affermare che la caparra confirmatoria esercita, da un lato, la funzione di cautela per il risarcimento dei danni in caso di inadempimento, dall’altro assolve a una triplice funzione: assertiva o confirmatoria, di acconto e di indennizzo.
La sua prima funzione è, pertanto, quella di dimostrare l’esistenza del contratto in sé. La caparra, difatti, fa presumere che esista un accordo di natura contrattuale al quale è inevitabilmente collegata.
La seconda funzione, ovvero quella di acconto, consiste nel versamento di un anticipo della prestazione dovuta da parte di una delle parti contraenti.
La terza e ultima funzione è quella di predeterminare l’ammontare dei danni, ovvero di rafforzare il diritto del creditore al risarcimento stabilendo e specificando preventivamente l’ammontare del danno ad effetto dell’inadempimento dell’obbligazione principale.
Sia la clausola penale che la caparra confirmatoria rafforzano il vincolo obbligatorio determinando preventivamente l’ammontare del danno conseguente all’inadempimento dell’obbligazione principale.
In ogni caso, esiste una netta differenza tra la caparra confirmatoria e la clausola penale, sia per quanto riguarda la differente funzione che per ciò che concerne gli effetti e la risoluzione del contratto stesso.
Le differenze tra la caparra confirmatoria e la clausola penale
Come dicevamo, nonostante l’obiettivo della caparra confirmatoria e della clausola penale sia quello di avvalorare il vincolo dell’obbligatorietà e stabilire in modo preventivo l’ammontare del danno in caso di inadempienza, esistono delle differenze sostanziali.
La caparra, prevista dall’art. 1385 c.c., ha prevalentemente una funzione confirmatoria, funzione che manca del tutto nella clausola penale.
Quanto agli effetti, la clausola penale produce degli esiti obbligatori. Difatti, in caso di inadempimento di una delle due parti contraenti, la stessa parte inadempiente si impegna a concedere una determinata prestazione. La caparra produce, d’altro canto, effetti reali e tangibili dato che la parte in questione trasferisce e consegna direttamente “nelle mani” dell’altra una somma di denaro o qualsiasi altro bene fungibile.
Infine, per quanto riguarda la risoluzione del contratto, nell’obbligazione che prevede la clausola penale il soggetto inadempiente è tenuto a corrispondere il risarcimento del danno nei limiti preventivamente liquidati dalla penale.
Nel caso in cui nel contratto sia prevista, invece, una caparra confirmatoria, la parte inadempiente dovrà corrispondere il risarcimento integralmente poiché la caparra confirmatoria non può essere ritenuta una preventiva e forfettaria liquidazione del danno.
Caparra penitenziale: cos’è e qual è la sua natura
Innanzitutto, capiamo meglio cos’è la caparra penitenziale. La caparra penitenziale è la somma di denaro o di cose fungibili data al momento della conclusione del contratto, elargita come “corrispettivo” del diritto di recesso stabilito in favore di una o di entrambe le parti.
Questo è quanto esplicitato dall’art. 1386 c.c., “se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuto”.
Premesso che le parti possono concordare preventivamente che la caparra assuma valore penitenziale e non confirmatorio, ricordiamo che la struttura della caparra penitenziale è la medesima della caparra confirmatoria: contratto che produce effetti reali e crea rapporti di obbligazione, contratto reale, contratto accessorio collegato al negozio giuridico cui accede.
A differenza della caparra confirmatoria, la caparra penitenziale è prevista “non come un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, ma come corrispettivo del recesso per volontà unilaterale”.
Differisce altresì dalla clausola penale, che non attribuisce alla parte la facoltà di svincolarsi dal contratto semplicemente pagando la penale perché l’altra parte potrà sempre chiedere l’adempimento ovvero la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, forfettizzati dalla stessa penale.
Un’altra distinzione va fatta anche tra la caparra penitenziale e la multa penitenziale. Entrambe prevedono un indennizzo a fronte di esercitare il recesso da parte di una delle due parti contrattuali, ma gli effetti della caparra penitenziale sono immediatamente reali.
In quest’ultimo caso, la parte trasferisce la somma di denaro in anticipo rispetto all’esercizio di recesso del contratto, mentre per quanto riguarda la multa penitenziale il versamento della somma pattuita deve essere effettuato contestualmente alla dichiarazione di recesso e soltanto al momento della corresponsione pattuita il contratto può dirsi risolto.
Clausola penale: definizione e funzione
Sulla base dell’art. 1382 c.c. la clausola penale è “la clausola con cui si conviene che in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento uno dei contraenti è tenuto a pagare una determinata prestazione”. Detta clausola “ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dal danno”.
La clausola penale, pertanto, può essere definita come un negozio giuridico, un patto con cui due soggetti convengono preventivamente che nel caso di inadempimento ingiustificato o di ritardo nell’adempimento degli obblighi nascenti dal contratto, vi sia l’obbligo da parte di uno dei due contraenti di effettuare una determinata prestazione.
Inoltre, la clausola penale persegue, contestualmente, tre obiettivi:
● coercitivi: indurre il debitore ad adempiere all’obbligo per evitare il pagamento della prestazione promessa;
● risarcitori: la clausola si connota come una liquidazione preventiva, convenzionale e forfettaria dei danni derivanti dall’inadempimento;
● punitivi, in quanto il debitore deve pagare la penale indipendentemente dalla prova del danno subito.
Bisogna dire, infine, che la clausola penale ai sensi dell’art. 1384 c.c. può essere ridotta equamente dal giudice nel caso in cui l’obbligazione principale sia stata eseguita almeno in parte,
“ovvero nel momento in cui l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento”.
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Prima di stipulare un contratto di compravendita, è bene prevedere tutte quelle clausole e disposizioni previste per legge che consentano di rafforzare ulteriormente gli effetti del contratto e di tutelare le parti contraenti dall’eventuale inadempimento da parte di uno dei soggetti.
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