Contributo CONAI: cos’è e come funziona la raccolta differenziata in Italia
Il contributo CONAI, acronimo dell’ente privato Consorzio Nazionale Imballaggi che si occupa della gestione degli imballaggi, è un costo che produttori e utilizzatori di tali materiali devono sostenere per coprirne i costi di smaltimento.
Grazie all’introduzione di questo virtuoso sistema di raccolta e riciclo dei rifiuti, il Decreto ha introdotto di fatto un sistema di gestione con economia circolare che prevede il recupero di sei tipologie di materiali da imballaggio, tra cui: vetro, acciaio, alluminio, carta, legno, plastica.
Ma capiamo meglio cos’è il contributo CONAI, quali sono i soggetti obbligati al versamento di tale contributo e come funziona il contributo ambientale in termini di raccolta e di regolarizzazione fiscale.
Cos’è il contributo CONAI?
Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un Consorzio privato che opera senza fini di lucro, istituito dal Decreto Ronchi (decreto legislativo n. 22, pubblicato il 5 febbraio 1997).
Secondo l’art 41 del citato decreto e sulla base delle direttive europee in merito a rifiuti urbani, rifiuti pericolosi etipologie di imballaggi, il CONAI si impegna a organizzare un sistema di raccolta e riciclo dei rifiuti, promuovendo l’utilizzo di imballaggi realizzati con materiali sostenibili e riciclabili.
Sulla base dei dati forniti da ISPRA (Istituto superiore per la Protezione e Ricerca ambientale), dal 1997 ad oggi, è stata registrata una diminuzione dello smaltimento in discarica di oltre il 30% e il raggiungimento del 60% di copertura territoriale di raccolta differenziata su media nazionale. Nel 2019, inoltre, la quantità di scarti recuperati è passata da 13 Mton ad totale di 83,4 Mton (scarica il rapporto ISPRA).
Contributo CONAI: come funziona l’etichettatura ambientale
Le attività del Consorzio CONAI sono finanziate da un contributo ambientale, ovvero da una tassa per lo smaltimento e il riciclaggio del materiale che serve a finanziare l’attività dei Comuni di raccolta dei rifiuti, nonché quella dei vari consorzi di filiera che trasportano il materiale recuperato presso i diversi centri di smistamento e riciclaggio.
Le imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi che aderiscono al Consorzio (in totoale circa 760.000) sono tenute dunque a versare questo contributo obbligatorio, a fronte delle spese sostenute per tutte le suddette attività di raccolta, smaltimento e riciclo degli imballaggi.
Il contributo ambientale, inoltre, può variare a seconda della tipologia di materiale (carta o cartone, vetro, legno, plastica, pallet, acciaio o metallo) e viene calcolato moltiplicando il peso del materiale prodotto per un prezzo fissostabilito dal Consorzio CONAI.
Quali sono le finalità del contributo CONAI
Nello specifico, la Legge mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- ridurre la produzione dei rifiuti;
- incentivare il recupero ed il riciclo della plastica;
- aumentare la coscienza ambientale dei cittadini;
- creare una collaborazione attiva tra produttori, utilizzatori ed enti preposti alla raccolta (comuni/consorzi).
Il consorzio CONAI, dunque, si assume il compito di gestire e coordinare la raccolta e il riciclo dei rifiuti attraverso l’istituzione dei Consorzi di filiera. Questi ultimi sono costituiti da gruppi di produttori e utilizzatori di imballaggiche si impegnano a sottoscrivere accordi con i Comuni e i centri di recupero di rifiuti, al fine di raccogliere (servizio di raccolta dei rifiuti comunale) e destinare gli scarti ai centri di recupero per la successiva fase di riciclaggio.
In questo modo, sia i produttori che gli utilizzatori di imballaggi garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti previsti per legge, impegnandosi ad intervenire soprattutto nel momento in cui il rifiuto diventa scarto riciclabile.
Per cercare di raggiungere gli obiettivi imposti dal Decreto, le finalità principali della raccolta dovranno pertanto essere sia il recupero che la rimessa in circolo dei rifiuti mediante la lavorazione degli stessi presso apposite stazioni di riciclo. Il Decreto Ronchi, infatti, prevede che lo smaltimento dei rifiuti con dismissione in discarica sia da considerare esclusivamente come ultima opzione disponibile.
Nel rispetto degli obiettivi fissati dal sistema politico, possiamo dire infine che il CONAI rappresenta la risposta da parte di tutte queste imprese private ad un importante e attuale problema di interesse collettivo, ovvero quello riguardante la questione ambientale.
Chi è tenuto a pagare il contributo CONAI
Il Contributo Ambientale CONAI è la forma di finanziamento mediante la quale il Consorzio ripartisce il costo per la raccolta differenziata, il recupero dei rifiuti ed il riciclaggio tra produttori e utilizzatori, “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”, come previsto dal D.lgs. 152/06.
Nello specifico, tale contributo viene calcolato in fattura dal produttore al primo utilizzatore oppure, nel caso in cui i soggetti non facciano parte di un Consorzio di filiera, da un produttore alla sua prima cessione – prima vendita dell’imballaggio. Generalmente, il contributo ambientale CONAI viene applicato dall’ultimo degli iscritti al Consorzio che immette l’imballaggio sul mercato nazionale.
Sebbene il calcolo venga effettuato sulla quantità di imballaggio prodotto, il relativo produttore, tuttavia, è tenuto a riportare tale cifra in fattura alla prima cessione, quale importo da versare da parte del primo utilizzatore acquirente per lo smaltimento della merce acquistata.
Trimestralmente, pertanto, i produttori devono dare comunicazione della quantità di materiale di imballaggio prodotto, in modo tale da effettuare il pagamento del contributo allo smaltimento in misura proporzionata.
Tra questi, però, non rientrano i consumatori finali che acquistano un prodotto imballato o gli utenti finali degli imballaggi, ovvero tutti quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per un proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.
Se da un canto, il fine ultimo di questa norma è proprio quello di far pagare una tassa a chiunque immetta sul mercato della merce da imballaggio, di fatto, tale contributo viene pagato dal primo utilizzatore acquirente ovvero da chi acquista per primo dal produttore.
Quando si paga il contributo CONAI?
Il pagamento del Contributo Ambientale CONAI viene effettuato alla prima cessione dell’imballaggio prodotto, cioè nel momento in cui passa dal primo produttore al primo utilizzatore e, generalmente, viene caricato in fattura come voce a parte.
Se, invece, il produttore ha già provveduto al pagamento del contributo al CONAI, in fattura verrà indicata la voce “contributo CONAI assolto”. In questo caso, avendo già versato al Consorzio la cifra relativa alla produzione dell’imballaggio, il produttore dovrà dunque attendere che tale importo gli sia restituito dall’utilizzatore.
Per comprendere al meglio questo meccanismo, è utile precisare che il contributo ambientale deve essere necessariamente pagato sulla produzione dell’imballaggio, ma tale spesa verrà caricata nella fattura del soggetto che per primo effettuerà l’acquisto di tale imballaggio. Quest’ultimo, inoltre, non potrà addebitare a sua volta la cifra in questione all’utente finale, né potrà indicare tale importo a parte in fattura, dal momento che tale obbligo di assoluzione è limitato esclusivamente al produttore o primo utilizzatore.
Quando è obbligatorio?
Le imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi residenti in Italia sono tenute a versare il contributo al Consorzio CONAI, comunicando anche i quantitativi di imballaggio prodotto – ceduto e importato sul territorio nazionale, non anche sul materiale esportato.
Tutte le dichiarazioni periodiche dovranno inoltre essere effettuate entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
In base all’art. 221 del D. Lgs. 152/2006, il contributo ambientale CONAI deve essere versato da:
- produttori e importatori di materie prime e semilavorati da destinare a imballaggi;
- imprese che acquistano e vendono imballaggi vuoti;
- auto-produttori di imballaggi;
- importatori di imballaggi pieni;
- commercianti di imballaggi vuoti e/o pieni.
Cosa può essere considerato “imballaggio”
Il Consorzio CONAI offre indicazioni precise su cosa può essere o meno considerato un imballaggio. In particolare, l’art. 218, al comma 1, del D.lgs. 152/2006 specifica le seguenti definizioni:
- imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna, dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;
- imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Questo può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
Le categorie di imballaggi
Dopo 25 anni dalla fondazione del Consorzio CONAI, si è posta la necessità di prevedere un sistema di diversificazione di rifiuti, a seconda della tipologia di materiale.
Scegliendo di partire dall’individuazione del materiale più complesso, rispetto alle varietà di tipologie e alle tecnologie di selezione e di riciclo, la finalità di questa diversificazione proposta dal Consorzio è quella di incentivare l’utilizzo di imballaggi maggiormente riciclabili, tassando in maniera più elevata quelli che comportano un alto impatto ambientale.
A partire dal 2012, furono introdotte infatti alcune agevolazioni per gli imballaggi riutilizzabili impiegati all’interno di circuiti controllati e particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale.
Nello specifico, ricordiamo che la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, mentre quella relativa agli imballaggi in carta a partire dal 1° gennaio 2019.
Di seguito, riportiamo l’entità del Contributo Ambientale per specifico materiale, in vigore dal 2022:
Valori del Contributo Ambientale | ||
Acciaio | 12,00 €/t | |
Alluminio | 10,00 €/t | |
Carta | ||
Fascia 1 (Base): 10,00 €/t Fascia 2 (CPL): 30,00 €/t Fascia 3 (Compositi tipo C): 120,00 €/t Fascia 4 (Compositi tipo D): 250,00 €/t | ||
Legno | 9,00 €/t | |
Plastica | Fascia A1: 104,00 €/t Fascia A2: 150,00 €/t Fascia B1: 149,00 €/t Fascia B2: 520,00 €/t Fascia C: 642,00 €/t | Fascia A2: 168,00 €/t (dal 1° luglio 2022) |
Plastica biodegradabile e compostabile | Fascia B2: 294,00 €/t | |
Vetro | 33,00 €/t |
Sulla base del D.lgs. 152/06, come abbiamo già detto in precedenza, i costi previsti per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi vengono ripartiti dal Consorzio CONAI “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”.
Le norme consortili prevedono infatti che le somme dovute da tutti i Consorziati, i Produttori e gli Utilizzatori siano sempre prelevate tenendo conto di una specifica indicazione riportata in fattura e relativa all’ammontare dovuto, proporzionato al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione.
Con l’indicazione “prima cessione” si intende in particolare il trasferimento nel territorio nazionale, anche temporaneo e a qualunque titolo:
- dell’imballaggio finito, effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti, al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
- del materiale di imballaggio, effettuato da un produttore di materia prima (o di semilavorati), ad un “autoproduttore” tra quelli risultanti o che si dichiari tale.
Cos’altro sapere sugli imballaggi
Per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, dal 1˚ Gennaio 2019, inoltre, la prima cessionecomprende anche il trasferimento degli imballaggi dall’ultimo commerciante di imballaggi vuoti al primo effettivo utilizzatore, ovvero quel soggetto che acquista o riceve l’imballaggio per confezionare le proprie merci.
Sulla base di quanto previsto dalle norme consortili, è necessario precisare che anche i materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero sono soggetti al Contributo Ambientale, dal momento che il loro utilizzo comporterà la produzione di rifiuti sul territorio nazionale.
Infine, per agevolare i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti, ovvero coloro che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, il Consorzio CONAI ha introdotto una procedura agevolata, con decorrenza sempre a partire dal 1˚ gennaio 2019.
Il Contributo in fattura: gli aspetti fiscali
- riportato in fattura deve essere considerato come corrispettivo di una prestazione accessoria, ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972. Pertanto, come tale:
- rientra nel campo di applicazione IVA;
- deve essere valutato ai fini della fatturazione elettronica obbligatoria, introdotta dall’art. 1, commi 909 e ss., della legge 27 Dicembre 2017 n. 205.
Procedure di controllo e violazioni
In particolare, tra le principali tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni, il Regolamento CONAI individua:
- l’omessa applicazione del Contributo Ambientale;
- l’omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell’ambito dei controlli di cui all’art. 12, l’accertamento della effettiva applicazione;
- l’omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all’art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
- l’infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all’art. 4, comma 11;
- l’utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all’art. 4, comma 10.
Le sanzioni previste in caso di violazione
Per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie previste per una o più delle suddette infrazioni, il loro valore è pari al:
- 50% delle somme dovute, nel caso in cui si tratti di prima infrazione;
- 150% delle somme dovute, nel caso in cui siano state effettuate ulteriori infrazioni. In relazione alle relative violazioni individuate all’art. 14 comma 2, lettera e), l’applicazione di tale sanzione comporta, inoltre, la perdita del diritto all’utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.
Le sanzioni pecuniarie, però, possono essere ridotte alla metà nei casi in cui:
- ai sensi dell’art. 12, comma 4, non vi sia stata contestazione o l’impresa consorziata vi abbia rinunciato, in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie da parte del CONAI;
- in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, risulti comunque accertata un’omissione non superiore al 10% del contributo ambientale dichiarato su base annua.
Inoltre, è possibile ridurre le sanzioni ad un terzo se il pagamento delle stesse viene eseguito entro sessanta giornidalla comunicazione da parte del Consorzio CONAI.
Nel caso in cui sussistono altre infrazioni agli obblighi di Statuto e Regolamento Consortili, possono essere imposte sanzioni non superiori a 250.000,00 euro (Art. 14, comma 6 del Regolamento).
Infine, è importante ricordare che le sanzioni previste sono da applicare anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui all’art. 14, comma 2, lett. a) o b).
La regolarizzazione delle violazioni: l’autodenuncia (Modello di autodenuncia 2022) e versare tale contributo al ricevimento delle fatture emesse dal CONAI.
Contributo CONAI: richiedi una consulenza
Se hai bisogno di chiarimenti sul contributo ambientale o hai una controversia con il CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi per il pagamento del contributo, puoi consultare la Guida al Contributo Ambientale 2022.
Inoltre, puoi contattarci e richiedere una consulenza ai nostri esperti in materia di responsabilità civile e diritto amministrativo dello Studio Bisconti Avvocati di Palermo per non incorrere in decreti ingiuntivi o sanzioni amministrative.
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