Scioglimento società e revoca dello stato di liquidazione

Quando si parla di scioglimento di una società si fa riferimento a diversi tipi di enti giuridici e a diverse fattispecie previste dalla legge, che variano a seconda della tipologia. Lo scioglimento di una società apre una fase di liquidazione che mette quest’ultima in un temporaneo stato di “sospensione”.

Prima di entrare nel merito, infatti, bisogna precisare che lo scioglimento della società, di persone o di capitali, non determina di per sé l’estinzione della stessa. Piuttosto, fa sì che la società venga messa in stato di liquidazione (ex artt. 2457 e 2497 c.c.) e che ne venga modificato lo scopo sociale, che sarà quello di “estinguere eventuali debiti, ripartire il guadagno già conseguito tra i soci e rimborsare le singole azioni”. 

I soci, quindi, possono in qualsiasi momento revocare lo stato di liquidazione della società e decidere di “attivarla” nuovamente eliminando la causa dello scioglimento, ma a determinate condizioni che vedremo in seguito.

L’estinzione vera e propria della società, d’altro canto, si verificherà solo al momento della cancellazione dal Registro delle Imprese. 

Ma approfondiamo meglio ogni aspetto dello scioglimento di una società, considerando le differenze, le cause e gli effetti, e ponendo particolare attenzione alla revoca dello stato di liquidazione

Scioglimento di società di persone: cause ed effetti

Le società di persone si caratterizzano per la forte prevalenza dell’elemento soggettivo rispetto al capitale e per l’intenso legame personale tra i soci. Pur permanendo la separazione, più o meno netta, tra il patrimonio sociale e quello personale dei singoli soci, questi ultimi sono tenuti a garantire per le obbligazioni assunte dalla società anche con il loro patrimonio privato.  

Pertanto, a differenza di quanto avviene con le società di capitali, l’ordinamento italiano non riconosce a questa tipologia di società la personalità giuridica e non distingue formalmente la società stessa dalle persone che la compongono.

Quali sono le cause dello scioglimento di una società di persone

Per quanto riguarda lo scioglimento delle società di persone, trattato nella sez. IV del libro V del codice civile e da non confondere con lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio (disciplinato dalla sez. V), l’art. 2272 c.c.stabilisce quali siano le cause che possono determinare lo scioglimento di questa tipologia di società:

  1. decorso del termine;
  2. conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta possibilità di conseguirlo;
  3. volontà di tutti i soci;
  4. assenza della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
  5. altre cause previste dal contratto sociale.

Pertanto, a differenza delle società di capitali, nel caso in cui si verifichi una delle suddette cause la società sarà ritenuta ipso iure in scioglimento.

Le fattispecie dello scioglimento della società di persone

Successivamente, però, possono verificarsi due diverse ipotesi di scioglimento della società:

In questo caso, attraverso un’unica domanda, viene depositato l’atto del notaio insieme alla richiesta di iscrizione dello scioglimento e della cancellazione della società;

In questo caso, invece, è necessario effettuare due domande: la prima viene presentata depositando l’atto notarile per avviare la richiesta di iscrizione dello scioglimento, con apertura della fase di liquidazione e nomina del liquidatore. La seconda domanda, invece, deve essere presentata per la richiesta di cancellazione della società.

Secondo quanto disposto dall’art. 2275 c.c.,

 “se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori nominati con il consenso di tutti i soci o, nel caso di disaccordo, dal presidente del tribunale”.

Nel caso in cui la società non abbia passività, invece, i soci potrebbero anche decidere di procedere con l’assegnazione dei beni e lo scioglimento della società, senza passare necessariamente dalla fase di liquidazione.

Cosa sapere prima di sciogliere una società di persone

Ricapitolando, per quanto riguarda il caso specifico di scioglimento delle società di persone bisogna sempre tenere presente che:

Scioglimento delle società di capitali: cause e conseguenze

Le società di capitali si caratterizzano per la prevalenza del capitale rispetto all’elemento soggettivo. Nei confronti delle obbligazioni assunte dalla società, infatti, i soci sono tenuti a rispondere nei limiti del capitale che in queste è stato conferito e che viene generalmente rappresentato da azioni o quote, a seconda del tipo di società.  In questo modo, il patrimonio personale dei soci non potrà mai essere aggredito dai creditori sociali, fatta eccezione per il caso difideiussione personale del socio e per quello relativo ai soci accomandatari delle società in accomandita per azioni.

Rispetto alle società di persone, dunque, le società di capitali si caratterizzano sostanzialmente per il fatto che l’ordinamento italiano riconosce a queste la personalità giuridica e per il fatto di essere dotate di autonomia patrimoniale perfetta.

Quali sono le cause dello scioglimento di una società di capitali

Per quanto riguarda le cause di scioglimento delle società di capitali, l’art. 2484 c.c. dispone che le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità illimitata, si sciolgono per i seguenti motivi: 


1) decorso del termine;
2) conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, convocata senza indugio al momento opportuno, non deliberi le appropriate modifiche statutarie;
3) impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea;
4) riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) deliberazione dell’assemblea;
7) altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Cosa determina lo scioglimento della società di capitali

L’accertamento dell’effettiva sussistenza di una causa di scioglimento viene attribuito di norma all’organo amministrativo. Per quanto riguarda invece la messa in liquidazione, con relativa nomina dei liquidatori, la procedura da effettuare è di competenza dell’assemblea dei soci.

Nello specifico, per le ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, gli effetti dello scioglimento si determinano alla data d’iscrizione della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa, presso l’ufficio del registro delle imprese; nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, invece, gli effetti dello scioglimento si considerano in vigore alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione da parte dell’assemblea. 

In sintesi, dalla lettura dell’art. 2484 c.c. possiamo dedurre che:

Quali sono gli effetti dello scioglimento delle società  

Nel caso in cui si verifichi la sussistenza di una determinata causa di scioglimento, quest’ultima produrrà degli effetti diversi in base alla tipologia di società coinvolta. 

Per quanto riguarda le società di persone, gli effetti delle cause di scioglimento verranno applicati direttamente, senza la necessità di dover richiedere eventuali decisioni da parte dei singoli soci. Questo accertamento comporterà, di conseguenza, l’immediato avvio della procedura di liquidazione della società.

Per le società di capitali, invece, esiste una separazione tra il verificarsi di una causa di scioglimento ed i suoi relativi effetti. Secondo quanto riportato nell’art. 2484 comma 3 c.c., che disciplina proprio il momento in cui acquistano efficacia gli effetti dello scioglimento delle società di capitali, è previsto che:

Responsabilità e scioglimento effettivo

L’accertamento delle cause di scioglimento di una società risulta pertanto una procedura di competenza degli amministratori. Questi ultimi, inoltre, continuano ad operare anche oltre il momento di verifica della causa di scioglimento della società, al fine di predisporre la successiva procedura liquidatoria. 

Con l’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare oppure dell’atto di accertamento degli amministratori, lo scioglimento diventa a questo punto effettivo e assume efficacia costitutiva.

Una volta verificati questi adempimenti, la società entrerà quindi nella fase liquidatoria, affrontando il relativo decorso degli effetti dello scioglimento.

La revoca dello stato di liquidazione societaria

Per quanto riguarda la fase liquidatoria, procediamo analizzando in quali casi e a che condizioni è possibile revocare lo stato di liquidazione nelle diverse tipologie di società. 

Prima della riforma del 2003, la dottrina accoglieva la revoca dello stato di liquidazione nelle società di persone e si teneva in considerazione la possibilità di estendere le stesse argomentazioni anche alle società di capitali.

In particolare, poiché l’art. 2273 c.c. consente la proroga della società, essendo il decorso del termine una delle ipotesi di scioglimento, si riteneva dunque che la revoca dello stato di liquidazione potesse essere ammessa implicitamente.

A questo punto, il legislatore decide di introdurre l’art. 2487 ter c.c., affermando che la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, ma alle seguenti condizioni:

Scioglimento della società e revoca dello stato di liquidazione: conclusioni

In conclusione, per quanto riguarda le società di capitali, è quindi possibile revocare lo stato di liquidazione solo a patto che uno o più soci contrari non pretendano il diritto di recesso e che non vi sia l’opposizione da parte dei creditori. 

In questo caso, quindi, possiamo dedurre che la delibera di revoca è fortemente condizionata dalla mancata opposizione da parte dei creditori nel termine di sessanta giorni.

Nelle società di persone, invece, la revoca dello stato di liquidazione ha efficacia immediata, in quanto non è prevista la possibilità di opposizione da parte dei creditori. Questa decisione, inoltre, può essere adottata a maggioranza dei soci, dal momento che si ritiene non esista un loro diritto soggettivo per il quale la società debba rimanere in stato di liquidazione.

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