Gli eredi beneficiari dell’assicurazione sulla vita
Tipologie delle assicurazioni sulla vita
L’assicurazione sulla vita, regolata dall’art. 1919 e seguenti, è un contratto in virtù del quale il contraente assicuratore ottiene per sé o per altri dei benefici di natura economica a fronte del pagamento di una determinata somma di denaro (premio); il contratto assicurativo può essere di natura solamente assicurativa, solo di risparmio, o mista, cioè di risparmio e assicurativa.
Vi sono diverse forme contrattuali:
- polizza vita – caso vita: garantisce al beneficiario una prestazione, capitale o rendita periodica, nel caso in cui l’assicurato sia in vita ad una certa data;
- polizza vita – caso morte: garantisce al beneficiario un capitale in caso di decesso dell’assicurato;
- polizza mista: garantisce al beneficiario una prestazione sia in caso di vita che di decesso dell’assicurato;
- polizza vita come strumento di risparmio: l’assicurato affida un capitale all’assicurazione che lo gestisce liquidandogli, in caso di evoluzioni positive, alla scadenza parte del capitale oltre che una somma a titolo di rendimento.
Il contratto di assicurazione sulla vita in favore del terzo
Il contratto di polizza vita, in favore del terzo, include tre soggetti: l’assicurato–contraente, l’assicurazione e il beneficiario. Al verificarsi della morte dell’assicurato il beneficiario ottiene un indennizzo.
La caratteristica della polizza vita a favore di terzo è che il beneficiario acquisisce il diritto al pagamento dell’indennizzo da parte della Compagnia iure proprio, in forza del contratto, e non iure hereditatis, cioè perchè erede del contraente-assicurato, quindi, la polizza vita non rientrerà nell’asse ereditario.
Ciò nonostante, laddove una polizza vita rechi la disposizione “l’indennizzo deve essere versato in favore degli eredi” si è posta la questione sula individuazione degli eredi beneficiari e sulle quote spettanti a ciascuno.
Il problema della definizione di erede legittimo nelle polizza vita
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con una recentissima pronuncia, la n. 11421 del 30.04.2021, hanno cercato di dare una risposta definitiva al problema della ripartizione dell’indennizzo in materia di polizza sulla vita in favore di terzi, chiarendo come debba interpretarsi l’espressione “erede legittimo” contenuta nella polizza.
A norma dell’art. 1920, comma 2, la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta o per testamento. Spesso i contratti di assicurazione recano la formula generica erede legittimo per designare il beneficiario di un’assicurazione, ove questi non sia specificatamente nominato dal contraente–assicurato.
Orbene, tale espressione generica di erede legittimo desta non poche perplessità sul suo significato e dunque se la stessa debba intendersi in senso astratto oppure in senso letterale, con conseguente applicazione o no delle regole in materia di successione ereditaria, nella ripartizione dell’indennizzo in favore del terzo beneficiario.
La vicenda oggetto della sentenza
Una Compagnia di assicurazione impugnava la sentenza della Corte di Appello di Catania, poiché la Corte, in accoglimento del gravame spiegato da Tizio, aveva condannato la stessa a liquidargli una maggiore somma.
Tizio era erede del defunto fratello, unitamente alla sorella, deceduta anch’essa, a cui succedevano i suoi quattro figli sicchè la Compagnia ripartiva l’indennizzo spettante in parti uguali tra tizio ed i suoi quattro nipoti.
La Corte di Appello accogliendo l’impugnazione di Tizio, affermava che questi avesse diritto, piuttosto, a metà dell’indennizzo assicurativo, in proporzione alla sua quota ereditaria, mentre ai quattro nipoti, subentrati per rappresentazione ex art. 467 c.c. nel luogo e nel grado della loro madre, sarebbe spettata la restante metà da ripartire fra loro.
Gli eredi destinatari dell’indennizzo erano solo due: Tizio e la sorella.
La decisione delle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione, a Sezione Unite, ha affermato che la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dall’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.
Tuttavia, se uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.