La tutela assicurativa per la responsabilità professionale medica
La legge 8 marzo 2017 n. 24, cd. Legge Gelli-Bianco, ha modificato il fondamento giuridico della responsabilità del medico distinguendo tra responsabilità della struttura sanitaria, che resta di natura contrattuale, e responsabilità del medico esercente presso la struttura sanitaria che diviene di natura extracontrattuale, ovvero, contrattuale se ha agito nell’adempimento di un’obbligazione assunta direttamente con il paziente come professionista lavoratore autonomo.
Ciò ha naturalmente delle conseguenze anche dal punto di vista processuale ed in particolare sull’onere probatorio in capo al danneggiato, il quale, nel caso di responsabilità contrattuale, sarà tenuto a provare esclusivamente il rapporto giuridico alla base della domanda risarcitoria e dunque il cd. “contatto” con l’ospedale o il medico esercente in proprio; diversamente, nel caso di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato dovrà dare prova di tutti gli elementi tipici della responsabilità ex art. 2043 c.c. e dunque dell’errore da cui è conseguito il danno, il nesso eziologico, nonché il dolo o la colpa, secondo le regole proprie della responsabilità extracontrattuale.
La procedura per il risarcimento
Le novità della Legge Gelli hanno altresì riguardato la procedura per ottenere il risarcimento del danno, prevedendo, anche per finalità deflattive del contenzioso, che il danneggiato debba necessariamente avviare prima di eventualmente rivolgersi al Tribunale, o il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010, oppure il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite previsto dall’art. 696 bis c.p.c..
Il procedimento di mediazione, secondo i dati statistici del Ministero della Giustizia, non si è rivelato uno strumento idoneo per la definizione delle controversie in materia di responsabilità medica, registrandosi un elevato numero di procedimenti di mediazione definiti senza un accordo tra le parti, diversamente dal procedimento di consulenza tecnica preventiva, nell’ambito del quale si sono registrati un maggiore numero di accordi di conciliazione.
Il procedimento di consulenza tecnica preventiva prevede che la parte danneggiata si rivolga al Tribunale per chiedere la nomina di un medico legale e di un medico specialista perché accerti e quantifichi il danno subito. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
L’art. 8, L. 24/2017 prevede espressamente che il deposito della consulenza tecnica deve avvenire nel termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso per a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c., altrimenti la condizione di procedibilità deve considerarsi avverata.
A seguito della due procedure deflattive, consulenza tecnica o mediazione, ove le parti non raggiungano un accordo, il giudizio di merito sarà introdotto con rito sommario di cognizione, ovvero un rito semplificato per via della circostanza che l’attività istruttoria è già stata previamente esperita (relazione tecnica depositata dal consulente nominato dal giudice e dalle parti).
L’assicurazione per la responsabilità medica
La recente riforma ha integrato la già esistente disciplina in tema di copertura assicurativa per la responsabilità medica e sanitaria prevedendo, tra l’altro, l’estensione della garanzia anche per gli eventi accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa durante il periodo di validità dell’assicurazione.
La riforma stabilisce altresì che il danneggiato ha la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria e all’esercente la professione medica, nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata la polizza. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione della struttura sanitaria pubblica o privata o dell’esercente la professione sono litisconsorti necessari rispettivamente la struttura ed il medico.
Le condizioni di polizza
Negli ultimi anni, a causa dell’aumento dei risarcimenti, i premi assicurativi delle polizze per la professione medica sono sensibilmente cresciuti, mentre spesso sono diminuite le garanzie.
Nel mercato delle polizze per responsabilità professionale medica operano in modo sempre più prevalente poche grandi compagnie, soprattutto straniere, che si occupano quasi in via esclusiva di questo ramo danni. L e compagnie generaliste, quelle che operano in più rami danni, o sono uscite dal mercato oppure richiedono premi elevatissimi.
Le grandi compagnie tendono a sottoporre al medico condizioni generali di polizza che spesso presentano incertezze sulle garanzie; per questo i contratti assicurativi vanno negoziati inserendo condizioni particolari che assicurino una buona protezione.
Un tema particolarmente delicato è quella della durata nel tempo delle garanzie assicurative, e della cosiddetta clausola claims made (a richiesta fatta). Questa clausola prevede la copertura assicurativa anche per sinistri accaduti prima della stipula dell’assicurazione a condizione che la domanda di risarcimento venga presentata durante il periodo di validità del contratto assicurativo.
Tuttavia, per la natura contrattuale della responsabilità medica la richiesta di risarcimento può essere avanzata dal danneggiato entro dieci anni dall’evento, sicchè potrebbe accadere che il medico quando la riceve abbia già cessato l’attività e non abbia più una copertura assicurativa.
Per questo alcune compagnia assicuratrici prevendono la possibilità che la copertura assicurativa operi in relazione a tutti i sinistri per i quali sono state avanzate domande risarcitorie anche dopo la cessazione del contratto assicurativo.
Esiste poi la clausola loss occurrence in relazione alla quale l’operatività della garanzia è limitata ai fatti/eventi dannosi avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento.
In sostanza, quando il medico stipula una polizza assicurativa deve considerare che potrebbe ricevere una richiesta di risarcimento anche dopo avere cessato l’attività professionale e, dunque, deve stipulare condizioni particolari di polizza che lo proteggano anche in questo caso.