Il Comune non può acquisire l’immobile ritenuto abusivo se c’è un contenzioso
Il C.G.A. con la sentenza n. 538 del 3 luglio 2020, ha affermato che un immobile, seppure ritenuto abusivo, non può essere acquisito al patrimonio comunale se è pendente il ricorso avverso il diniego di sanatoria e l’ordinanza di demolizione.
La vicenda trae origini dal ricorso proposto da una Società che aveva impugnato il silenzio serbato dal Comune sull’istanza per acquisire l’immobile situato su terreno a confine del proprio impianto produttivo. Il Comune, infatti, aveva rigettato l’istanza di sanatoria presentata dal proprietario dell’immobile ed ordinata la demolizione del fabbricato ma non aveva ancora acquisto l’immobile ritenuto abusivo.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, accogliendo le difese del vicino, assistito dall’Avv. Pietro Bisconti, ha rigettato l’appello proposto dalla Società affermando che la presentazione di una domanda di sanatoria di abusi edilizi non rende irrilevanti i precedenti ordini di demolizione e gli altri atti sanzionatori ma l’esecuzione della sanzione è temporaneamente sospesa nel caso in cui penda il giudizio che, una volta definito in senso eventualmente negativo, renderà eseguibile la sanzione.
Pur sussistendo l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione resistente, nondimeno esso è sospeso in vista della definizione del contenzioso.
La sentenza del C.G.A. si segnale per essere innovativa della giurisprudenza in tema di acquisizione di immobili abusivi superando il tradizionale orientamento che riteneva sempre sussistente l’obbligo del Comune ad acquisire l’immobile.