Fondo salva casa pignorata dalla banca
Se una banca o una società veicolo creditrice ipotecaria di primo grado ha avviato o è intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, il debitore consumatore, se ha restituito almeno il 10% della somma a mutuo, ha la possibilità di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento fino a 250.000 euro, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.
E’ questo quanto prevede il nuovo art. 41-bis del decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori.
L’istanza va presentata nel medesimo processo esecutivo promosso dalla banca per la vendita della casa. L’importo offerto dal debitore alla banca non deve essere inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d’ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell’asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75% dei predetti valori, l’importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale del 75 per cento.
Il debitore deve rimborsare dell’importo rinegoziato o finanziato massimo in trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione o del finanziamento.
Se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso può essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado. Se il finanziamento è stato concesso al parente o affine fino al terzo grado, il giudice emette decreto di trasferimento. Per i successivi cinque anni, decorrenti dalla data di trasferimento dell’immobile, è riconosciuto, in favore del debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell’ipoteca. Entro lo stesso termine il debitore può, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente o affine fino al terzo grado, chiedere la retrocessione della proprietà dell’immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine fino al terzo grado.
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili ai sensi del presente comma sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all’eventuale successivo trasferimento dell’immobile residenziale al debitore. Il beneficio decade se il debitore non mantiene la residenza nell’immobile per almeno cinque anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale.