Diritti processuali del singolo condomino
Il singolo condomino ha facoltà di affiancarsi o surrogarsi all’amministratore nella difesa in giudizio dei diritti vantati su beni comuni perché il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti.
Con la sentenza n. 10943 del 18 aprile 2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che nelle controversie aventi ad oggetto un diritto comune, l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall’amministratore.
La ratio dei poteri processuali dei singoli condomini risiede tuttavia nel carattere necessariamente autonomo del potere del condòmino di agire a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota”, e di resistere alle azioni da altri promosse anche allorquando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio.
Restano escluse le controversie che, avendo ad oggetto non diritti su un bene comune ma la sua gestione, sono intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale o l’esazione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino, controversie per le quali non trova applicazione la salvaguardia dei poteri processuali del singolo (di agire, intervenire, impugnare) in difesa dei diritti connessi alla sua partecipazione.