Verbale di accertamento violazione del Codice della Strada e opposizione a cartella esattoriale
Se l’amministrazione non prova di avere notificato il verbale di accertamento, la multa non è valida e la relativa cartella esattoriale può essere impugnata.
Sono queste le confortanti conclusioni cui è giunta pochi giorni fa la Cassazione con la sentenza n.5403 del 2019, pubblicata il 25 febbraio che ha ribadito un importante principio di tutela per gli automobilisti da eventuali abusi.
La Cassazione ha affermato che in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’onere della prova della notifica di detto verbale incombe sull’ente dal quale dipende l’organo accertatore, in quanto l’avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale.
Dopo il verificarsi di una infrazione (o presunta tale), infatti, il Codice della Strada impone che l’agente accertatore debba procedere a redigere il relativo il verbale (con l’indicazione dei precisi estremi e dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata) che va notificato al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall’accertamento. La notificazione è effettuata a mezzo dei funzionari dell’amministrazione che ha accertato la violazione, organi che svolgono funzioni di polizia stradale, messi comunali o servizio postale.
La notificazione può ritenersi validamente compiuta qualora sia effettuata alla residenza, domicilio o sede risultante dalla carta di circolazione dei veicolo.
Il verbale così notificato, entro il termine previsto e nei confronti dei soggetti indicati dalla legge, acquisisce efficacia di titolo esecutivo qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, ovvero non sia stato presentato ricorso al prefetto o all’autorità giudiziaria nei termini previsti.
Verificata la validità del verbale, definita la somma da iscrivere al ruolo, individuato l’eventuale obbligato in solido, si passa, quindi, alla compilazione del cosiddetto ruolo. Questo viene trasmesso all’agente della Riscossione (Riscossione Sicilia / Equitalia), che provvederà all’incasso.
Si giungerà, infine, alla emissione di una cartella esattoriale che verrà notificata al debitore ed all’obbligato in solido. Con la cartella esattoriale si intima al debitore di pagare la somma iscritta a ruolo nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione.
Purtroppo, però, è possibile ricevere una cartella esattoriale di pagamento per un verbale che non è mai notificato o è stato notificato oltre i termini di legge.
La notificazione del verbale di accertamento è necessaria, pertanto, per consentire all’automobilista di prendere conoscenza dell’infrazione che gli viene contestata, conoscerne le modalità di estinzione e, soprattutto, individuare i mezzi necessari per difendersi.
Ciò detto, se la notificazione di un verbale non viene effettuata o viene effettuata oltre i termini perentori dal compimento dell’infrazione, si assiste al venir meno dell’obbligo di pagare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
Questo è, peraltro, chiaramente espresso nello stesso Codice della Strada, al 5° comma dell’art. 201: “L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”.
Il debitore, pertanto, deducendo la mancata notifica del verbale (titolo esecutivo valido per l’azione di riscossione) ben potrà impugnare la cartella di pagamento davanti la competente autorità giudiziaria contestando la fondatezza stessa della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione che ha formato il ruolo. Incomberà, a questo punto, in capo alla amministrazione l’onere di dimostrare l’esistenza della notificazione che, se non effettivamente avvenuta, condurrà alla annullabilità dell’intera procedura di irrogazione della sanzione.